Con la sentenza n. 32793 del 27 luglio 2016, i giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno stabilito che per il solo fatto di ricoprire la carica di amministratore di una società e quindi di occupare una posizione di garanzia, non si può essere ritenuti responsabili di un atto penalmente rilevante ommesso dal soggetto delegato. Occorre sempre verificare se ci sia stata una attività positiva od omissiva da parte dell´amministratore, rilevante ai fini della concretizzazione della condotta del reato.
Nel caso in esame la Quinta Sezione Penale aveva annullato la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto responsabile l´amministratore di una società della falsificazione del Durc commessa da altro soggetto delegato all´interno dell´organizzazione societaria a svolgere tali attività sociali .
Con il ricorso proposto l´imputata riaffermava la propria assoluta estraneità ai fatti contestati e nello specifico col primo motivo censurava il giudice di merito che aveva escluso la possibilità di far espletare una perizia grafologica sul documento in contestazione e col secondo motivo lamentava la violazione dell´art, 42 e 113 C.P. che avrebbe escluso nell´ipotesi contestata, la responsabilità a titolo di concorso morale.
I giudici della Cassazione hanno accolto il ricorso proposto stabilendo che al di là della possibilità di configurare anche nel reato di falso il concorso di persone c.d. morale, nel caso di specie andava esclusa del tutto la responsabilità dell´amministratore della società in quanto le attività di gestione erano state delegate ad altro soggetto.
Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.
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