Di Redazione su Giovedì, 19 Gennaio 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Giudice deve rinviare udienza camerale se avvocato ha aderito ad astensione

I Giudici della Terza Sezione Penale, richiamando il principio enunciato di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Pen., S.U., 30 ottobre 2014 n. 15232) con la sentenza n. 5167 del 5 dicembre 2016, hanno ribadito che il diritto del difensore di aderire all´astensione proclamata, nel rispetto della normativa e del codice di autoregolamentazione, non costituisce un legittimo impedimento oggetto di valutazione del giudice, ma espressione di un autonomo diritto di libertà associativa con fondamento costituzionale.
La sopra citata pronuncia della Terza Sezione, prende le mosse dal ricorso proposto dalla difesa di diversi imputati, avverso la sentenza emessa della Corte di Appello che aveva confermato, seppur riformandola, la sentenza di condanna emessa dal Gup del Tribunale di Cagliari.
Tra i vari motivi del ricorso ci soffermiamo su primo con il quale si deduce la nullità della sentenza della Corte territoriale per inosservanza dell´art. 420 ter c.p.p., e per inosservanza dell´art. 178 c.p.p., lett. c), art. 97 c.p.p., in relazione agli artt. 18 e 111 Cost., e art. 6 della CEDU (motivo comune ai ricorrenti C.M., D.A.A. e R.L.).
Infatti la Corte d´Appello aveva respinto la richiesta di rinvio proposta da diversi difensori giustificata dall´adesione degli stessi all´astensione regolarmente proclamata dalle associazioni professionali di appartenenza, giustificando tale mancato accoglimento con l´argomentazione che l´art. 420, nel caso di specie non andava applicato, perché si trattava di rito camerale, rilevando che gli artt. 127 e 599 c.p.p., non richiedono - per le udienze camerali - la necessaria presenza del difensore, nè prevedono l´impedimento del difensore come causa del rinvio.
I Giudici della Terza Sezione Penale della Corte in maniera perentoria ed inequivocabile hanno censurato la decisione della Corte di Appello. Infatti gli stessi hanno così affermato: " La mancata concessione da parte del giudice del rinvio della trattazione dell´udienza camerale in presenza di una dichiarazione effettuata o comunicata dal difensore secondo le modalità ed i tempi previsti dall´art. 3, comma 1, del vigente codice di autoregolamentazione, determina conseguentemente una nullità per la mancata assistenza dell´imputato, ai sensi dell´art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c),. Hanno altresì affermato che il predetto principio si applica non solo nelle ipotesi di udienza camerale a partecipazione necessaria del difensore, ma anche quando tale partecipazione delle parti non sia obbligatoria, come accade nel giudizio abbreviato in grado di appello. I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che l´eventuale nullità conseguente al rigetto della richiesta di rinvio deve essere immediatamente eccepita e restano comunque salvi gli effetti dell´atti nulli relativi all´attività che la parte accetta . (in termini, sotto quest´ultimo profilo, vds. Sez. 6^ 11.2.2015 n. 8943, cit. e da ultimo Sez. 3^ 26.3.2015 n. 27557, Colombo).
Secondo i Giudici della Corte il diniego di rinvio opposto dalla Corte territoriale ha determinato una nullità tempestivamente eccepita dai difensori dei detti imputati le cui conseguenze riverberano anche sulle posizioni dei restanti ricorrenti, pertanto hanno ritenuto fondato il ricorso proposto disponendo l´annullamento della sentenza impugnata coi rinvio ad altra sezione della Corte di Appello.
Si allega testo sentenza

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