Di Giovanni Di Martino su Giovedì, 04 Ottobre 2018
Categoria: Technics

La tettoia non rientra nell’edilizia libera e necessita di titolo abilitativo

 I giudici del Consiglio di Stato con la sentenza della VI Sezione n. 5541 del 26 settembre 2018, hanno stabilito che per la realizzazione di una tettoia di pertinenza di una unità immobiliare, ancorata al suolo e in un muro perimetrale occorre il rilascio del titolo edilizio da parte della P.A. Tale costruzione infatti non può essere equiparata ad un gazebo o pergolato per essere ricondotta nell'ambito dell'edilizia libera.

I Fatti

Con il ricorso proposto avanti al Consiglio di Stato il ricorrente proponeva impugnazione della sentenza emessa dal TAR Lazio con la quale aveva dichiarato illegittima l'attività edilizia avente ad oggetto la costruzione di una tettoia con tegole ancorata al suolo e a un muro perimetrale perché priva di titolo abilitativo.

 Il ricorrente proponeva ricorso avverso i provvedimenti conseguenziali all'attività edilizia abusiva accertata, emessi dal Comune di Roma Capitale sostenendo tra l'altro che la realizzazione della tettoia pertinenziale all'unità immobiliare, esistente al piano terreno in adiacenza all'appartamento, sarebbe una struttura equivalente ad un gazebo o pergolato e quindi rientrante nell'ambito dell'edilizia libera.

Motivazione

I Giudici della Sesta Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza in commento hanno rigettato l'impugnazione proposta in quanto del tutto infondata.  Le opere realizzate ed accertate dall'amministrazione resistente così come descritte oltre che dall'apposita relazione anche dai verbali di contravvenzione edilizia che hanno fatto scaturire il conseguenziale procedimento penale, consistevano in effetti in un porticato in muratura sormontato da una tettoia a coppi di rilevanti dimensioni, ancorata a terra ed al muro perimetrale.

 Secondo i giudici amministrativi la costruzione in esame "non può essere ricondotta nell'ambito dell'edilizia libera (dal momento che vi è un pergolato quando si tratti di "un manufatto leggero, amovibile e non infisso al pavimento, non solo privo di qualsiasi elemento in muratura da qualsiasi lato, ma caratterizzato dalla assenza di una copertura anche parziale con materiali di qualsiasi natura, e avente nella parte superiore gli elementi indispensabili per sorreggere le piante che servano per ombreggiare: in altri termini, la pergola è configurabile esclusivamente quando vi sia una impalcatura di sostegno per piante rampicanti e viti" (Cons. Stato, Sez. VI, 2 luglio 2018, n. 4001)."

Per queste motivazione l'appello proposto è stato rigettato con condanna alle spese della parte soccombente

Si allega sentenza

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