Di Redazione su Giovedì, 31 Maggio 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto scolastico

Insegnanti e abuso mezzi correzione, occorre certezza su fatti o niente reato

L´abuso dei mezzi di correzione da parte degli insegnanti, figura prevista e punita dal Codice Penale, esige da parte del giudice una ricostruzione rigorosa dei fatti perché, in mancanza di certezza circa quanto accaduto, il fatto non può costituire reato.
In un momento connotato da una sorta di psicosi nei confronti dei docenti, causata anche da alcuni recenti episodi di cronaca relativi a maltrattamenti nei confronti di minori, una recentissima sentenza della Cassazione riporta il tutto ad una ragionevolezza in nome di una prospettiva garantista:e nessuna condanna se non sulla base di un serio accertamento dei fatti. Tanto più, occorre aggiungere, che essere condannati per maltrattamenti equivale, per un insegnante, una sorta di bolla che ne accompagnerà la carriera. Che sarebbe disastrosa quando i fatti che ne starebbero alla base sono del tutto inconsistenti.
 
Tutto ciò, come accaduto nel caso culminato con il pronunciamento della Suprema Corte di Cassazione. I giudici della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 20236 dell´8 maggio 2018, hanno infatti appurato che l´insegnante protagonista della vicenda non aveva esercitato nei confronti dell´alunna alcuna violenza o anche solo abuso correttivo, ma se l´aveva strattonata, l´aveva fatto al contrario per sottrarla dall´aggressione dei compagnio. Dunque, non aveva commesso alcun reato.
 
I Fatti
Contro la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Milano, proponeva ricorso per cassazione il difensore dell´imputata che era stata condannata, seppure in parziale riforma della sentenza di primo grado, qualificando la condotta posta in essere come violazione dell´art. 571 c.p. alla pena in quattro mesi di reclusione.
La difesa deduceva che la motivazione della sentenza impugnata presentava dei vizi ex art, 606 c.p.p comma 1 lett. e.
 
Con il primo motivo, la difesa della ricorrente faceva rilevare che era stata la stessa Corte di appello che con la motivazione aveva dato atto della assenza, in capo all´imputata, di comportamenti aggressivi in danno della bambina e che la bambina era stata trattenuta per un braccio proprio per evitare la reazione dei compagni.
Con il secondo motivo, ci si lamentava in quanto le circostanze attenuanti generiche sono state valutate equivalenti con le aggravanti contestate senza che fossero emersi elementi di disagio della minore.
 

 
Ragioni della decisione
La sentenza impugnata va annullata senza rinvio ex art. 620 c.p.p. perchè il fatto non sussiste.
Questa è stata la decisione che la Corte ha adotatto nel caso in esame.
I giudici della Sesta Sezione hanno fatto rilevare che era stata la stessa Corte di Appello ad aver affermato di prestare fede alla versione dell´imputata.
L´insegnante aveva infatti riferito che la minore era stata trattenuta col braccio non per costringerla a tollerare le violenze degli altri bambini ma per sottrarla alla aggressione dei compagni di scuola. La stessa piccola aveva dichiarato di non aver subito percosse dall´insegnante.
 
Pertanto secondo i giudici di legittimità nel caso di specie, non risulta in alcun modo realizzato l´elemento materiale del reato di cui all´art. 571 c.p.. Per potersi affermare la penale responsabilità è necessario che l´ abuso dei mezzi di correzione si manifesti con certezza come manifestazione eccessiva dell´uso di mezzi giuridicamente leciti.
 
Nel caso di specie invece la minima attività costrittiva esercitata dall´insegnante sulla bambina era finalizzata a sottrarla dalle possibili aggressioni dei compagni di scuola e quindi a preservare la incolumità della piccola alunna mentre non rileva, nei termini della realizzazione dell´elemento materiale del reato, (da ultimo, Cass. Sez. 6 del 3/2/2016 n. 9954, Rv 266435, che richiede comunque il ricorso, seppure minimo e orientato a scopi educativi, a forme di violenza fisica o morale).
Per tali motivi il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata annullata senza rinvio perchè il fatto non sussiste.
Si allega sentenza
 
 
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