I giudici della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3028 dell´8 febbraio 2018 hanno chiarito che nell´ipotesi in cui con la sentenza che definisce il giudizio di merito, sia stata pronunciata la revoca del gratuito patrocinio, il mezzo per impugnare tale revoca non potrà mai essere l´ordinario mezzo di impugnazione della sentenza, ma l´opposizione da proporsi al capo dell´ufficio giudiziario che ha disposto la revoca.
Nel caso di specie era accaduto che una signora aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 1579/12 del Tribunale di Lecce, con la quale aveva respinto l´appello che era stato proposto, avverso la sentenza n. 6069/11 emessa dal Giudice di Pace di Lecce.
Il Tribunale, rigettando l´appello, aveva confermato la sentenza del giudice di primo grado, condannando l´appellante alle spese di lite, revocando d´ufficio e con effetto retroattivo le delibere del Consiglio dell´Ordine che avevano ammesso l´appellante al patrocinio a spese dello Stato, ravvisando che ricorressero i presupposti di cui all´art.136, comma 2, Dpr 115/2002, in ragione della palese infondatezza della domanda all´origine del giudizio.
Con il secondo motivo del ricorso, la ricorrente denunciava il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, un errore di giudizio e l´"eccesso di giudicato", per avere il giudice dell´appello revocato il patrocinio a spese dello Stato senza che ne ricorressero i presupposti di colpa grave o malafede e in mancanza di una richiesta di parte.
I giudici della Corte sul punto hanno ritenuto del tutto infondato il motivo. Al riguardo hanno così argomentato "giova rammentare che la norma di cui all´art. 136, commi 2 e 3, DPR 115/2002 prevede la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio, provvisoriamente disposta dal Consiglio dell´ordine degli avvocati, da parte del magistrato procedente che provvede con decreto qualora risulti: I) l´insussistenza dei presupposti per l´ammissione ovvero II) che l´interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave. La revoca ha effetto dal momento dell´accertamento delle modificazioni reddituali, indicate nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. Il giudice a quo, pertanto, nell´ipotesi in esame, ha provveduto d´ufficio alla revoca del beneficio, come era nei suoi poteri, pronunciando un decreto incluso nella pronuncia di merito, in considerazione del fatto che l´interessata avesse agito in giudizio con mala fede o colpa grave, esponendone succintamente le ragioni di fatto".
I giudici hanno chiarito poi che lo strumento impugnatorio del provvedimento di revoca dell´ammissione al patrocinio a spese dello Stato va individuato non nella disciplina penalistica dettata dagli artt. 99, 112 e 113 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ma nell´art. 170 del medesimo decreto che, pur rivolto a regolare l´opposizione ai decreti di pagamento in favore dell´ausiliario, del custode e delle imprese private incaricate della demolizione e riduzione in pristino, deve ritenersi estensibile alle opposizioni ai provvedimenti di revoca dell´ammissione al detto patrocinio deliberati dal giudice civile.
I giudici di legittimità hanno infine chiarito che poiché il potere di revoca dell´ammissione al patrocinio a spese dello Stato attribuito al giudice davanti al quale si svolge il giudizio di merito, è un potere del tutto estraneo alla controversia tra le parti, il soggetto passivo del procedimento di opposizione alla revoca va sempre individuato nell´amministrazione finanziaria.
Il relativo giudizio di impugnazione, pertanto anche se la revoca erroneamente viene inserita nel contesto della decisione di merito, non può coincidere con quello che prende le mosse dall´ordinario mezzo di gravame che tende strutturalmente ad impugnare il merito della decisione.
Di conseguenza, il mezzo di impugnazione esperibile avverso la stessa resta in ogni caso quello suo proprio, e cioè l´opposizione da proporsi al capo dell´ufficio giudiziario del magistrato che ha disposto la revoca.
Si allega sentenza
Avv. Giovanni Di Martino
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