Di Alessandra Garozzo su Sabato, 19 Ottobre 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

La reazione al bullismo non può essere condannata

Il delicato problema del bullismo tra gli adolescenti porta con sé il delicato compito non solo di porre in essere interventi preventivi volti ad evitare l'insorgere del fenomeno, ma anche la necessità di comprendere la posizione della vittima senza che la sua reazione sia qualificata come violenza tout court e per questo condannata. E difatti la Suprema Corte, con ordinanza 22541/2019, carpisce questa impostazione nell'applicazione dell'art. 1227 c.c.: precisamente- osserva la Corte- non è possibile ricondurre l'intero accadimento sulle spalle della vittima in quanto il suo comportamento, sebbene si pone con uno stacco temporale ad una sequela di atteggiamenti oppressivi del bullo, è sintomo di una personalità non ancora formata che pone le sue difese in un contesto dove non è stata fatta sapientemente prevenzione in relazione al bullismo. Nei fatti era accaduto che un adolescente aveva sferrato un pugno ad un suo coetaneo determinando lievi lesioni al labbro e la perdita di un incisivo. Seguiva sul piano penale sentenza di non luogo a procedere ma i genitori del minore danneggiante venivano convenuti in giudizio in sede civile per ottenere il risarcimento del danno. 

La pretesa attorea trovava parziale accoglimento poiché il giudice accertava il difetto di legittimazione passiva dei genitori e il concorso di colpa del danneggiato: di conseguenza il minore veniva condannato al pagamento di una cifra irrisoria accompagnata dalla condanna alla refusione di parte delle spese processuali. Seguiva l'atto di appello che, a presidio della posizione del danneggiato, contestava il difetto di legittimazione passiva e il concorso di colpa; dall'altra parte con l'appello incidentale si chiedeva che il danneggiante andasse completamente esente da responsabilità. La Corte d'Appello ribaltava la sentenza di primo grado ritenendo i genitori responsabili in solido con il figlio ex art. 2048 c.c. poiché la condotta del minore non si era posta in stretta connessione temporale con gli atteggiamenti del bullo ma si stagliava come autonoma e dunque portava con sé quel carico di aggressività che non permetteva di identificare la condotta medesima quale legittima difesa. Veniva dunque proposto a presidio delle ragioni del danneggiante ricorso per Cassazione lamentando anzitutto l'erronea applicazione dell'art. 2048 c.c. nonché l'omessa disamina di un fatto decisivo: il giudice di secondo grado difatti non aveva preso in considerazione la prova liberatoria posta a fondamento della decisione del giudice di prime cure e cioè il fatto che il minore non avesse precedenti penali e che i genitori, dato il contesto in cui si era svolto il fatto, non avrebbero potuto impedire l'evento. 

Col secondo motivo si lamentava invece che non era stato applicato l'art. 1227 c.c.: nello specifico non era stato considerata la condotta del minore quale reazione a comportamenti antigiuridici del coetaneo.

La Corte di Cassazione ritiene il primo motivo inammissibile perché viene sollevata una questione che attiene prettamente il merito ma dà comunque una prospettazione diversa del caso: la sentenza di secondo grado aveva difatti ritenuto non raggiunta la prova liberatoria perché i genitori stessi avevano ritenuto causa giustificativa la reazione del minore. Con ciò dunque essi finivano per ritenere corretta la condotta del proprio figlio dimostrando con ciò di non aver impartito una corretta educazione in tema di violenza. Diversamente accoglie il secondo motivo ritenendo erroneo il modo con cui il giudice d'appello avesse chiosato sul danneggiante: cioè ritenendo apoditticamente che questi non avrebbe dovuto reagire. Il comportamento del minore va difatti contestualizzato nell'ambito del nesso eziologico (condotta che dipende da altrui soprusi al fine di farli cessare) e alla personalità non ancora formata del minore per cui l'ordinamento non può pretendere un atteggiamento totalmente privo di emotività.