Di Redazione su Lunedì, 12 Dicembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Reitera condotte diffamatorie, non integrano reato stalking

I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 48007 del 14 novembre 2016, hanno affermato che la semplice reiterazione di condotte diffamatorie non è sufficiente ad integrare il reato di atti persecutori (stalking) dui cui all´art. 612 bis c.p. E´ necessario per il concretizzarsi della fattispecie di reato che via sia la coesistenza di altre molestie quali il pedinamento, appostamenti, messaggi e altre condotte simili che provochino nella sfera personale della parte offesa un turbamento idoneo a far mutare le abitudini della vita quotidiana.
Nel caso di specie gli atti persecutori, secondo l´imputazione, sarebbero consistiti nella pubblicazione frequente di articoli giornalistici e da post sui social, nonché da sms ed appostamenti.
La vicenda processuale prende le mosse dalla ordinanza con cui il Tribunale del Riesame, aveva annullato il provvedimento di rigetto della revoca della misura cautelare del divieto di esercitare la professione di giornalista per mesi sei, applicata all´indagato per il reato di atti persecutori in danno di un collega di lavoro.
Il Tribunale del riesame fondava la sua decisione sulla circostanza che la condotta persecutoria fosse rappresentata solo ed esclusivamente dagli articoli diffamatori, poiché le altre condotte indicate nell´imputazione sono state ritenute irrilevanti per la esiguità e per altri motivi indicati in motivazione.
Avverso la sentenza del Tribunale del Riesame proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, sostenendo per quanto di numero limitato, gli sms e la presenza dell´indagato negli stessi luoghi frequentati dalla parte offesa, andavano considerati atti persecutori e quindi idonei per la configurazione del reato di stalking.
I giudici della Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso proposto dalla Procura sostenendo che le condotte diffamatorie possono integrare atti persecutori, " ma a tal fine occorre la coesistenza di altre molestie, quali, nella fattispecie richiamata nel ricorso, pedinamenti, appostamenti, messaggi pubblicati su face-book e, nel caso esaminato nella pronuncia Sez. 5^, n. 51718 del 05/11/2014 - dep. 11/12/2014, T, Rv. 262635, evocata dal tribunale del riesame, numerose altre condotte eterogenee moleste, tra cui un´aggressione fisica. ..."
A parere dei giudici della Corte, il Tribunale del Riesame, avendo fatto evidenziare che la condotta dell´indagato è consistita in una mera reiterazione di atti diffamatori, ha deciso coerentemente, per "la non configurabilità, in termini di gravità indiziaria del reato contestato, oltre tutto anche in assenza di elementi a sostegno del verificarsi di uno degli eventi previsti dalla norma citata. "
Per tali ragioni ha dichiarato inammissibile il ricorso del Pubblico Ministero.
Segue sentenza allegata


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