Su questo interrogativo, che sicuramente oggi si pongono in tanti, si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 25074/17, depositata il 23 ottobre.
Con la suddetta ordinanza i supremi Giudici hanno fatto chiarezza in merito alla possibilità che venga esonerato l´ex marito dall´obbligo del versamento dell´assegno divorzile, in favore dell´ex moglie, in base all´assunto che la stessa abbia avviato una nuova relazione sentimentale culminata con una convivenza.
Non sempre, però, questa circostanza è atta a sollevare l´ex marito dal suo obbligo di versamento.
La sola convivenza con un nuovo compagno, infatti, ove la stessa non configuri una vera e propria famiglia di fatto, secondo la definizione data dalla giurisprudenza, non fa venir meno il diritto all´assegno di divorzio. Il coniuge sui cui grava tale obbligo deve infatti dimostrare che esistono tutti gli elementi per configurare come famiglia di fatto la nuova compagine familiare, provando cioè che si tratta di una famiglia basata su un progetto di vita comune, caratterizzata da stabilità e continuità oltre che da uno stabile apporto economico del nuovo compagno.
I Giudici di legittimità hanno così confermato il rigetto delle richieste dell´ex marito che si limitava a dedurre una stabilità di coppia avallata a suo dire dai continui apporti economici forniti da parte del nuovo compagno all´ex moglie tali da giustificare, a detta dell´uomo, la cessazione del mantenimento.
Invero, trattandosi di un mero rapporto di convivenza, e non essendo stata data alcuna dimostrazione contraria da parte del soggetto onerato, ossia l´ex marito, la Suprema Corte ha ritenuto che la relazione sentimentale dell´ex moglie non fa venir meno il diritto all´assegno divorzile in suo favore.
Per tali motivi i Supremi Giudici rigettano il ricorso confermando l´obbligo dell´uomo a versare l´assegno di divorzio nonostante la convivenza della donna semestrale con un altro uomo.
Avv. Giovanni Di Martino
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