Con la sentenza del 3 maggio 2016 n. 18478 la Quinta Sezione Penale della Cassazione si è pronunciata sulla sorte delle statuizioni civili della sentenza di condanna per falso in scrittura privata intervenuta prima dell´entrata in vigore del D.Lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016 sulla depenalizzazione del reato.
I Giudici della Cassazione hanno affermato infatti che con l´entrata in vigore della c.d. depenalizzazione il fatto non è più previsto come reato e conseguentemente , venendo meno il presupposto giustificativo dell´obbligazione risarcitoria, la vittima del reato per potere avuto riconosciuto il proprio ristoro dovrà necessariamente rivolgersi al giudice civile.
Per tali ragioni i Giudici della Quinta Sezione Penale hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata vanificando cos´ le statuizioni civili della sentenza emessa dai giudici di merito in favore della vittima del reato.
I Giudici della Cassazione hanno affermato infatti che con l´entrata in vigore della c.d. depenalizzazione il fatto non è più previsto come reato e conseguentemente , venendo meno il presupposto giustificativo dell´obbligazione risarcitoria, la vittima del reato per potere avuto riconosciuto il proprio ristoro dovrà necessariamente rivolgersi al giudice civile.
Per tali ragioni i Giudici della Quinta Sezione Penale hanno annullato senza rinvio la sentenza impugnata vanificando cos´ le statuizioni civili della sentenza emessa dai giudici di merito in favore della vittima del reato.
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