Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 09 Giugno 2022
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

La condanna in solido del difensore: quando?

Solo nell'ipotesi di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte (Cassazione civile, Sez. Un., 10/05/2006, n.10706). In tali casi, l'avvocato potrà essere condannato alle spese processuali.

Questo è quanto ha statuito la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 16622 del 23 maggio 2022 (fonte: http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il Tribunale ha deciso sulla dichiarazione di incompetenza resa dal medesimo Tribunale in relazione all'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato proposta dal cliente dell'avvocato ricorrente e ha affermato la sua competenza (Cass. n. 24111/2019), rigettando la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e condannando anche il difensore al pagamento delle spese di lite.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità.

La decisione della SC

Il ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 94 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per avere il Tribunale condannato il difensore in solido con la parte alle spese di lite del giudizio. In buona sostanza, il ricorrente ritiene che nel caso di specie mancano i presupposti per la condanna in solido del difensore in quanto l'unica ipotesi di tale tipo di condanna […] sarebbe configurabile in caso di assenza di procura, perché inesistente, falsa o rilasciata per processi o fasi diversi da quelli per cui l'atto è compiuto; in questo caso l'attività del difensore non potrebbe esplicare effetti nei confronti della parte.

Dello stesso avviso sono i Giudici di legittimità.

Questi ultimi, infatti, richiamano l'orientamento giurisprudenziale in forza del quale la condanna alle spese processuali, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., va pronunciata nei confronti della parte soccombente; è consentita la condanna alle spese nei confronti di chi ha agito quale rappresentante processuale di un altro soggetto senza essere investito del relativo potere, mentre non è comunque possibile la condanna dei difensori, che non hanno assunto, né potevano assumere, veste di parte (Sez. 3, sentenza n. 10332 del 13/05/2014; sentenza 19 settembre 2003, n. 13898 e 19 dicembre 2005, n. 27941). Ne consegue che la condanna alle spese del difensore è possibile quando l'azione o l'impugnazione è promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso). 

E ciò in considerazione del fatto che, in questi casi, l'attività del difensore non riverbera alcun effetto sulla parte (Cassazione civile, Sez. Un., 10/05/2006, n.10706) e resta al medesimo riferibile quanto al pagamento delle spese del giudizio per difetto della procura (Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2019, n. 25435; Cassazione civile, sez. I, 20/06/2006, n. 14281).

Nella fattispecie in esame, invece, l'attività del difensore sarebbe avvenuta sulla base di valida procura. Ne consegue che, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la Corte di Cassazione:

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