Di Alessandra Garozzo su Giovedì, 08 Marzo 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Cassazione: al GdP tutte le opposizioni ad ordinanza ingiunzione CdS, irrilevante valore causa

I giudici della Sesta Sezione Civile della Corte di Cassazione con l´ordinanza n. 4425 del 23 febbraio 2018 hanno stabilito che nelle ipotesi di opposizione all´ordinanza-ingiunzione al verbale di accertamento di violazione al Codice della Strada la competenza esclusiva spetta al Giudice di Pace, a prescindere dal limite del valore e della natura della pena accessoria.


I Fatti
Era accaduto che con ricorso, proposto innanzi al Giudice di Pace di Sinopoli, il signor X presentasse opposizione avverso il verbale di contestazione, con il quale, in data 16/06/2016 i Carabinieri della Stazione di San Procopio gli avevano contestato, in qualità di proprietario del veicolo e di genitore esercente la potestà sul figlio minore Y, la violazione dell´articolo 116 commi15 e 17 (guida senza patente) del decreto legislativo 285/92 perché «faceva si che [il minore] circolasse alla guida del predetto veicolo senza essere munito della patente di guida prescritta perché mai conseguita, comminandogli la sanzione del pagamento della somma di Euro 5.000,00 (cinquemila/00).
Si costituiva l´Ufficio Territoriale del Governo - U TC Prefettura di Reggio Calabria, che eccepiva la competenza del giudice adito. Il Giudice di Pace di Sinopoli, con sentenza n 163/16, dichiarava l´incompetenza per materia del Giudice di Pace in favore del Tribunale territorialmente competente poiché, secondo il GdP, per la decisione dell´opposizione della violazione in questione è competente il Tribunale composizione monocratica. L´opponente riassumeva pertanto la opposizione avanti al Tribunale di Palmi che con propria ordinanza del 22 maggio 2017, ritenendo che competenza per la fattispecie in esame fosse del GdP, in ragione dell´art. 7 secondo comma del Dl n. 150 del 2011, chiedeva d´ufficio il regolamento di competenza, ai sensi dell´art. 45 cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero con la propria requisitoria scritta chiedeva affermarsi la competenza del Tribunale in applicazione del criterio composito previsto dall´art. 6 d.l.vo 151/11 sulla semplificazione dei riti, unitamente a quello della materia, in via ulteriore, il criterio del valore, che fa attribuire la controversia al Tribunale allorquando sia prevista una sanzione superiore nel massimo a 15.000 euro, (cfr. Cass. 3156/17, in motivazione, punto 6).
 


 
Ragioni della decisione
I giudici di legittimità dopo aver richiamato il quadro normativo (degli artt. 6 e 7del D.Igs. n. 150/2011; art. 22 legge n. 689/1981 ed artt.204 e 205 D.Igs. n. 285/1992), che disciplina la materia, poiché nel caso di specie" l´opposizione oggetto del presente giudizio è stata rivolta al verbale di accertamento di violazione del codice della strada, hanno dichiarato che competente per materia a conoscere la vicenda giudiziale è il Giudice di Pace del luogo ove è stata commessa l´inflazione accertata."
Per tali ragioni la Corte ha dichiarato la competenza del Giudice di Pace di Sinopoli e ha assegnato il termine di legge per la riassunzione.
Si allega sentenza
Alessandra Garozzo
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