Il MIUR con ordinanza n. 197 del 17 aprile 2020 ha disciplinato le modalità con cui verranno designate le commissioni per gli esami di stato.
Ripercorriamo nel dettaglio i punti chiave dell'ordinanza in questione.
Le commissioni e l'abbinamento delle classi.
Le commissioni saranno presiedute da un presidente esterno all'istituzione scolastica e composte da sei commissari interni per ciascuna delle classi. Il dirigente scolastico dell'istituto statale dell'istruzione secondaria di secondo grado e quello dell'istituto paritario di istruzione secondaria di secondo grado, «dopo aver inserito gli studenti aspiranti candidati per abbreviazione per merito, ove possibile, nella classe terminale dello stesso corso frequentato, formula una proposta relativa alla formazione delle commissioni e all'abbinamento delle classi/commissioni».
L'abbinamento tiene conto:
- dello stesso indirizzo di studio;
- in caso di indirizzi diversi, delle discipline affidate ai commissari nel caso siano le stesse tra i due indirizzi;
- del codice del corso diurno e quello di pari indirizzo nel caso del percorso di secondo livello dell'istruzione per adulti; nell'ipotesi di indirizzi diversi si terrà conto della coincidenza della disciplina della seconda prova già individuata dal d.m. n. 28 del 2020.
«Qualora per difficoltà obiettive (a esempio, eccessiva distanza tra gli istituti cui appartengono le classi da abbinare) non sia possibile rispettare i criteri sopra indicati, è consentito effettuare abbinamenti tra due classi con indirizzi di studio diversi dello stesso percorso (licei, istituti tecnici, istituti professionali). In via residuale, sarà consentito l'abbinamento tra due classi appartenenti a percorsi di studio diversi, anche quando le discipline affidate ai commissari non saranno le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non saranno riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi, l'abbinamento sarà possibile anche nel caso in cui la disciplina o classe di concorso coincidente sia una sola».
La proposta degli abbinamenti verrà, poi, esaminata e valutata dagli Uffici regionali scolatici.
La scelta dei commissari.
I commissari sono designati dal consiglio di classe che provvederà seguendo determinati criteri, ossia:
- i docenti che potranno essere designati dovranno essere titolari dell'insegnamento, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Sarà possibile scegliere anche un insegnante con un quadro orario diverso da quello ordinamentale in riferimento alla disciplina selezionata, purché insegni la stessa materia nella classe terminale di riferimento;
- occorrerà rispettare un certo equilibrio tra le discipline, assicurando, in ogni caso, la presenza del commissario di italiano nonché del/dei commissario/i della seconda prova scritta;
- potrà essere designato un docente che insegna in più classi terminali per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione;
- «per i candidati ammessi all'abbreviazione per merito, i commissari saranno quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati»;
- i docenti designati che si avvalgono delle agevolazioni di cui all'articolo 33 della l. n. 104 del 1992, avranno la facoltà di non accettare la designazione;
- nella designazione si dovrà evitare la scelta di commissari che versano in situazioni di incompatibilità dovuta a rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero a rapporto di coniugio o convivenza con i candidati che essi esamineranno.
Nel caso in cui il docente titolare di una disciplina affidata a commissario sia assente per almeno novanta giorni e rientri in servizio dopo il 30 aprile 2020, sarà nominato commissario il supplente che ha impartito l'insegnamento nel corso dell'anno scolastico.
«La partecipazione ai lavori delle commissioni dell'esame di stato rientra tra gli obblighi inerenti allo svolgimento delle funzioni proprie del personale della scuola».
I presidenti di commissione.
I presidenti di commissione dell'esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sono scelti dal dirigente preposto all'Ufficio regionale scolastico, dall'elenco istituito presso il predetto Ufficio. Sono tenuti «alla presentazione dell'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e dell'istanza di nomina in qualità di presidente, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili».
Hanno, invece, facoltà di presentare l'istanza di iscrizione nell'elenco dei presidenti e l'istanza di nomina in qualità di presidente di commissione:
- i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992;
- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti del primo ciclo di istruzione statali;
- i dirigenti scolastici con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico o con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell'ultimo triennio, incluso l'anno in corso, incarico di presidenza o di collaboratore del dirigente scolastico;
- i dirigenti scolastici collocati a riposo da non più di tre anni;
- i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale, qualora siano stati chiamati a prestare servizio secondo l'orario previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno;
- i docenti collocati a riposo da non più di tre anni;
- i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
- i docenti di sostegno, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, a meno che essi durante il corrente anno scolastico non abbiano seguito candidati con disabilità che partecipano all'esame di stato. In tale caso, la loro presenza andrà assicurata durante l'esame per assistere tali alunni;
- «i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
- i docenti di religione, con abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali».