Fondamentale sentenza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione (n. 18696 del 22/09/2015) sul delicatissimo tema dell´incandidabilità degli amministratori dei comuni il cui consiglio sia stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata.
Secondo la disposizione legislativa, "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l´ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. "
Respingendo la tesi dei controricorrenti, secondo cui l´incandidabilità era da intendersi limitata alla prima elezione fra quelle indicate (la prima delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive allo scioglimento), la Corte ha stabilito che la disposizione debba essere interpretata nel senso che l´incandidabilità riguardi il primo turno di ciascuna (nel senso di tutte) delle tornate elettorali indicate dall´art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 127 del 2000.
Secondo la disposizione legislativa, "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l´ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. "
Respingendo la tesi dei controricorrenti, secondo cui l´incandidabilità era da intendersi limitata alla prima elezione fra quelle indicate (la prima delle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali successive allo scioglimento), la Corte ha stabilito che la disposizione debba essere interpretata nel senso che l´incandidabilità riguardi il primo turno di ciascuna (nel senso di tutte) delle tornate elettorali indicate dall´art. 143, comma 11, del d.lgs. n. 127 del 2000.