I Giudici della Terza Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 47250 del 10-11-2016, hanno stabilito quando esiste la causa di forza maggiore nell´ipotesi di mancato versamento dell´IVA.
Infatti prendendo in esame il ricorso proposto da un imprenditore che era stato condannato sia in primo che in secondo grado per il reato di mancato versamento dell´ IVA ai sensi dell´art. responsabile dei reati di cui all´art. 81 cpv. c.p. e D.Lgs. n. 74 del 2000, 10 ter, hanno avuto modo di affermare il principio in base al quale la causa di forza maggiore che giustifica il mancato versamento si integra solo se c´è stata l´impossibilità assoluta di adempiere.
Il ricorrente aveva fondato la propria impugnazione sulla circostanza che il mancato versamento dell´iva era avvenuto "non per mancanza di volontà di adempiere ai propri doveri con il fisco ma perchè impossibilitato a farlo per causa di forza maggiore" dovuta non solo alle condizioni di precarietà in cui era costretto a vivere ma anche e soprattutto perchè non aveva mai incassato le esorbitanti somme sulle quale versare l´IVA per essere un semplice "prestanome". Affermava quindi che nel caso di specie fosse insussistente l´elemento psicologico del reato contestato. Sosteneva inoltre che la crisi di liquidità non dipendente dalla sua volontà "configurava una sorta di forza maggiore che interrompe il nesso psichico e che, nella specie, si è trattato proprio di una "evasione di sopravvivenza"
I Giudici della Terza Sezione Penale invece hanno rigettato il ricorso perché infondato e a tal fine hanno richiamato la precedente pronuncia delle Sezioni Unite emessa con sentenza n. 37424 del 2013 che aveva stabilito che il dolo richiesto per il reato per cui si procede è il dolo generico.
I Giudici hanno in maniera puntuale e precisa previsto i casi in cui non può essere invocata la forza maggiore e più precisamente quando: "a) il margine di scelta esclude sempre la forza maggiore perchè non esclude la suitas della condotta; b) la mancanza di provvista necessaria all´adempimento dell´obbligazione tributaria penalmente rilevante non può pertanto essere addotta a sostegno della forza maggiore quando sia comunque il frutto di una scelta/politica imprenditoriale volta a fronteggiare una crisi di liquidità; c) non si può invocare la forza maggiore quando l´inadempimento penalmente sanzionato sia stato con-causato dal mancato pagamento delle singole scadenze mensili e dunque da una situazione di illegittimità; d) l´inadempimento tributario penalmente rilevante può essere attribuito a forza maggiore solo quando derivi da fatti non imputabili all´imprenditore che non ha potuto tempestivamente porvi rimedio per cause indipendenti dalla sua volontà e che sfuggono al suo dominio finalistico (Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 25/02/2015, Rv. 263128)."
Pertanto solo se si offre la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse economiche e finanziarie necessarie per assolvere alle obbligazioni tributarie, si potrà invocare la forza maggiore. Diversamente, come nel caso di specie, dovrà essere affermata la penale responsabilità, a nulla servendo invocare la crisi di liquidità improvvisa dovuta allo stato di crisi del settore economico. In tal senso si vedano (Sez. 3, 9 ottobre 2013, n. 5905/2014; Sez. 3, n. 15416 del 08/01/2014, Tonti Sauro; Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013, Mercutello, Rv. 258055, Sez.3, n. 43599 del 09/09/2015, dep. 29/10/2015, Rv. 265262).
La forza maggiore, come in precedenza affermata dalla Suprema Corte, presuppone la individuazione di un fatto imprevisto ed imprevedibile, imponderabile che va oltre la volontà e la condotta dell´agente.
Per tali ragioni e per quelle espresse in sentenza in ordine alla inammissibilità degli altri morivi, il ricorso è stato rigettato con la condanna alle spese del ricorrente.
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