Di Carmela Patrizia Spadaro su Mercoledì, 30 Novembre 2022
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

La cartella di pagamento notificata al cessionario di ramo di azienda senza escussione della società cedente è nulla?

Riferimenti normativi: Art. 14 D.Lgs. n. 472/1997

Focus: Il cessionario di ramo d'azienda può eccepire la nullità della cartella di pagamento notificata dall'Amministrazione finanziaria senza previa escussione del patrimonio della società cedente. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.32139 del 31 ottobre 2022.

Principi generali: La notifica della cartella senza la previa escussione dei beni dell'obbligato principale (cedente) non costituisce vizio proprio della cartella tale da determinarne la nullità, pur sussistendo la responsabilità solidale del cessionario di azienda o di ramo di essa, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.n.472/97. Tale eccezione, però, può essere sollevata dal cessionario del ramo di azienda in sede di impugnazione della cartella. Nel caso di specie esaminato dalla Suprema Corte, con la sentenza n.32139 del 31 ottobre 2022, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato ad una S.r.l., nella qualità di cessionaria di ramo d'azienda, due cartelle di pagamento, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54 bis del D.P.R. n. 633/1972 sulle dichiarazioni Modello UNICO presentate dalla S.r.l. cedente per gli anni 2004 e 2005. La S.r.l. aveva impugnato ciascuna cartella dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, con separati ricorsi, per diversi motivi tra i quali la dedotta nullità delle cartelle per mancata previa escussione del patrimonio della società cedente il ramo d'azienda. La CTP, riuniti i ricorsi, li aveva accolti. La sentenza era stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale che, invece, aveva accolto il gravame dell'Ufficio. La S.r.l. contribuente, di conseguenza, ha presentato ricorso in Cassazione avverso detta sentenza per diversi motivi tra i quali la violazione da parte dei giudici di seconde cure dell'art.14 del D.Lgs.n.472/ 1997 nella parte in cui ha affermato, in relazione al beneficium excussionis opposto dalla cessionaria, la carenza di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate dovendo essa radicarsi unicamente in capo al concessionario della riscossione. 

A fronte di tale eccezione la Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n.28709 del 16 dicembre 2020, intervenuta in pendenza di giudizio, che ha espresso il seguente principio di diritto: << in tema di riscossione ed esecuzione a mezzo ruolo di tributi il cui presupposto impositivo sia stato realizzato dalla società e la cui debenza risulti da un avviso di accertamento notificato alla società e da questa non impugnato, il socio può impugnare la cartella notificatagli eccependo (tra l'altro) la violazione del beneficio di preventiva escussione del patrimonio sociale. In tal caso, se si tratta di società semplice (o irregolare) incombe sul socio l'onere di provare che il creditore possa soddisfarsi in tutto o in parte sul patrimonio sociale; se si tratta, invece, di società in nome collettivo, in accomandita semplice o per azioni, è l'Amministrazione creditrice a dover provare l'insufficienza totale o parziale del patrimonio sociale. Ne consegue che, se l'Amministrazione prova la totale incapienza patrimoniale, il ricorso andrà respinto; se, invece, il coobbligato beneficiato prova la sufficienza del patrimonio, il ricorso andrà accolto. Se la prova della capienza è parziale, il ricorso sarà accolto negli stessi limiti. Se nessuna prova si riesce a dare, l'applicazione della regola suppletiva posta dall'art.2697 c.c. comporterà che il ricorso sarà accolto o respinto, a seconda che l'onere della prova gravi sul creditore, oppure sul coobbligato sussidiario (cfr. anche, successivamente, Cass.sez.6-5, Ord. 8 febbraio 2021 n.2981) >>. 

Questo principio, secondo la Corte, deve intendersi riferito anche alla fattispecie di cui all'art.14 del D.Lgs.n.472/1997 il quale dispone che: << Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza>>. La Cassazione, sez. 5, con Ord. 27 maggio 2021, n. 14736, dando seguito a quanto statuito dalle Sezioni Unite, ha ulteriormente chiarito che <<il cessionario può ben far valere la natura sussidiaria della propria obbligazione, eccependo dinanzi al giudice tributario, in sede di impugnazione della cartella, il beneficium excussionis, seppur la notifica della cartella senza la previa escussione dei beni dell'obbligato principale non costituisca vizio proprio della cartella tale da determinarne la nullità; ponendosi comunque, per il giudice adito, la necessità di verificare che, affinché l'Amministrazione finanziaria possa far valere direttamente il proprio credito direttamente nei confronti del cessionario, emerga dagli atti l'incapienza del patrimonio dalla cedente quale obbligata principale>>. Nel caso di specie, pur incombendo al giudice tributario adito verificare l'incapienza del patrimonio della cedente, tale accertamento di fatto non era stato in alcun modo compiuto dal giudice di merito che si era limitato ad escludere, erroneamente, che destinataria del beneficium excussionis opposto dalla cessionaria potesse essere l'Amministrazione finanziaria titolare del credito iscritto a ruolo. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la sentenza di secondo grado, accogliendo il motivo dedotto dalla ricorrente, rinviando la questione alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione per provvedere al relativo accertamento di fatto alla luce del principio suesposto.

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