Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 09 Gennaio 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

L'obbligo di rendiconto, il procedimento e i soggetti legittimati ad agire in giudizio

Inquadramento normativo: Artt. 263-266 c.p.c.

L'obbligo di rendiconto: L'obbligo di rendiconto consiste nell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività (Cass., n. 17283/2010, richiamata da Cass. civ., n. 27769/2019). Ne consegue che tale obbligo può dirsi adempiuto «quando colui che vi è tenuto abbia fornito la prova attraverso i corrispondenti documenti giustificativi, non soltanto della qualità e quantità delle somme incassate, nonché dell'entità e della causa degli esborsi, ma anche di tutti gli elementi di fatto che consentono di individuare e vagliare le modalità con cui l'incarico è stato eseguito e di stabilire, anche in relazione ai fini da perseguire, i risultati raggiunti, onde valutare l'operato di chi rende il conto, ed in particolare se esso sia adeguato a criteri di buona amministrazione«. In buona sostanza, il soggetto obbligato deve dar conto anche degli atti di gestione che hanno portato agli esposti risultati contabili (Cass. civ., n. 24866/2006, richiamata da Tribunale Trieste, sentenza 28 marzo 2018).

Il procedimento di rendiconto: Il procedimento di rendiconto si fonda sul presupposto dell'esistenza del predetto obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere conto all'altra della propria attività (Cass., n. 17283/2010, richiamata da Cass. civ., n. 27769/2019). Quando il soggetto obbligato non provvede, l'altra parte ha diritto di agire in giudizio affinché il giudice ordini al soggetto obbligato la presentazione del conto. Ove il magistrato accolga la richiesta, il rendiconto va depositato in cancelleria con i documenti giustificativi, almeno cinque giorni prima dell'udienza fissata per la discussione di esso. «Se il conto viene accettato, il giudice istruttore ne dà atto nel processo verbale e ordina il pagamento delle somme che risultano dovute. L'ordinanza non è impugnabile e costituisce titolo esecutivo». 

Soggetti legittimati a instaurare il procedimento di rendiconto (casistica): Si ritiene che: