L'iscrizione all'Albo degli Avvocati: requisiti
Per iscriversi all'albo degli Avvocati è necessaria la sussistenza dei seguenti requisiti [1]:
- essere cittadino italiano o di stato appartenente all'unione europea;
- aver superato l'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense;
- avere domicilio nel circondario del tribunale dove ha sede il consiglio dell'ordine;
- godere dei diritti civili;
- non versare nelle condizioni di incompatibilità previste dalla legge;
- non essere sottoposti a pene detentive, misure cautelari o interdittive;
- non aver riportato condanne penali per i reati di cui all'art. 51, comma 3-bis, del c.p.p. e per quelli previsti dagli artt. 372, 373, 374, 374bis, 377, 377bis, 380, 381 c.p;
- avere una condotta irreprensibile secondo quanto previsto dal codice deontologico.
L'iscrizione all'Albo degli Avvocati da parte di professionisti privi della cittadinanza italiana
Con riferimento ai professionisti privi della cittadinanza italiana e di altro Stato appartenente all'Unione europea è necessario che questi:
- abbiano un diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso un'università italiana e abbiano superato l'esame di Stato, o abbiano conseguito il titolo di avvocato in uno Stato membro dell'Unione europea;
- se regolarmente soggiornanti, siano in possesso di un titolo abilitante conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea.
L'idoneità del titolo abilitante conseguito in un altro Stato membro ad essere riconosciuto in Italia viene accertata secondo le vincolanti procedure stabilite dal sistema IMI (Internal Market Information System). Tale sistema «è uno strumento elettronico per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri. È stato inizialmente disciplinato mediante decisioni (CGUE, 19 gennaio 2006, causa C-330/03 e CGUE, 27 giugno 2013, causa C575/11), che ne hanno esteso l'applicazione anche alla direttiva 2005/36/CE. Attualmente, la materia è soggetta al regolamento UE n. 1024/2012» (Cass. civ. Sez. Unite, n. 34440/2019). Il sistema in questione è utilizzato come mero veicolo di un potere certificatorio esplicato all'interno dello Stato in cui il professionista ha conseguito l'abilitazione e ricorrere a esso è obbligatorio. Le informazioni attinte da questo sistema vincolano lo Stato consultante e costituiscono la prova della obiettiva carenza di un potere di sindacato da parte delle autorità nazionali (Cass. Sez. Un. 19403/2017, richiamata da Cass. civ. Sez. Unite, n. 34429/2019).
La mancanza dei requisiti per l'iscrizione e il procedimento di cancellazione
«Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a trenta giorni dal ricevimento di tale raccomandata. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente».
Questo sta a significare che prima di deliberare la cancellazione occorre invitare l'iscritto a presentare le sue osservazioni. Quest'ultimo, poi, ha la facoltà di essere ascoltato e ove faccia richiesta di audizione, il COA ha l'obbligo di provvedervi. In mancanza, non potrà adottare alcuna deliberazione senza avere preventivamente convocato l'iscritto. «Questa disciplina è specifica ed è incompatibile con quella dettata per la procedura disciplinare, che impone sempre e comunque la citazione dell'incolpato». Il che implica che:
- l'invito a comparire costituisce un obbligo per il COA anche nella procedura per la cancellazione nella sola ipotesi che l'iscritto ne faccia richiesta (Cass. civ. Sez. Unite, n. 34429/2019);
- l'eventuale partecipazione al procedimento di cancellazione è rimessa all'iniziativa dell'avvocato interessato (Cass. civ. Sez. Unite, n. 34429/2019);
- in tale procedimento «non si applicano le norme che regolano il procedimento disciplinare (secondo cui nessuna sanzione "può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato citato a comparire davanti ad esso, con l'assegnazione di un termine non minore di dieci giorni, per essere sentito nelle sue discolpe")» (CNF, n. 179/2019);
- è sufficiente l'invito: i) a presentare eventuali osservazioni scritte entro un termine non inferiore a trenta giorni; ii) a richiedere l'audizione (CNF, n. 179/2019).
Note
[1] Art. 17 Legge n. 247/2012.