Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 08 Febbraio 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

L'avvocato e il dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi

Dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi e il dovere di verità

L'avvocato, nell'esercizio della sua professione, ha il dovere di collaborare con le Istituzioni forensi, nel rispetto anche del dovere di verità [1]. La violazione di tale dovere integra una condotta rilevante dal punto di vista deontologico e quindi sanzionabile.

Il dovere di collaborazione con le Istituzioni forensi nella prassi

Si ritiene che:

Note

Art. 71 Codice deontologico forense: «1. L'avvocato deve collaborare con le Istituzioni forensi per l'attuazione delle loro finalità, osservando scrupolosamente il dovere di verità; a tal fine deve riferire fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi istituzionali. 2. Qualora le Istituzioni forensi richiedano all'avvocato chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione a situazioni segnalate da terzi, tendenti ad ottenere notizie o adempimenti nell'interesse degli stessi, la mancata sollecita risposta dell'iscritto costituisce illecito disciplinare. 3. Nell'ambito di un procedimento disciplinare, o della fase ad esso preliminare, la mancata sollecita risposta agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituiscono autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall'organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. 4. La violazione dei doveri di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento. La violazione dei doveri di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura» 

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