Di Carmela Patrizia Spadaro su Giovedì, 08 Settembre 2022
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

L’Agenzia delle Entrate può negare il bonus prima casa per l’immobile acquistato all’asta giudiziaria?

Riferimenti normativi: Art.1 D.P.R.131/1986

Focus: Le agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa sono riconosciute anche per l'immobile acquistato all'asta che sarà adibito ad abitazione principale. Perde il bonus fiscale l'acquirente non in regola con i requisiti richiesti dalla legge anteriormente alla registrazione del decreto con cui il giudice dell'esecuzione trasferisce l'immobile? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.23292 del 26/07/2022.

Principi generali: La normativa, in generale, stabilisce quali sono le dichiarazioni che l'acquirente deve attestare, nel momento in cui presenta la domanda di partecipazione ad un'asta immobiliare, per avvalersi delle agevolazioni fiscali della prima casa che danno diritto all'abbattimento dell'imposta di registro e dell'IVA. Ai fini dell'imposta di registro, l'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro del 26/04/1986 n. 131 - G.U. n. 99 del 30 aprile 1986) prevede l'applicazione dell'aliquota agevolata del 2 per centoper i trasferimenti che hanno per oggetto «case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9, ove ricorrano le condizioni di cui alla Nota II-bis)». La norma, in particolare, dispone che l'acquirente renda determinate dichiarazioni in ordine alla residenza nel comune ove è ubicato l'immobile e alla c.d. pre possidenza. In pratica, l'acquisto deve avere ad oggetto un immobile non di lusso, sito nel Comune in cui l'acquirente ha già la propria residenza o nel quale si impegna a stabilirla entro 18 mesi dall'acquisto. Inoltre, l'acquirente non deve essere proprietario (esclusivo o in comunione con il coniuge) di un'altra abitazione ubicata nel territorio del Comune dove si trova l'immobile acquistato con le agevolazioni, né deve essere proprietario (neppure per quote) di un altro immobile ad uso abitativo sito in Italia, acquistato fruendo delle agevolazioni per la prima casa. 

L'agevolazione trova applicazione anche con riferimento alle cessioni di case di abitazione soggette ad imposta sul valore aggiunto per effetto del richiamo alla Nota II-bis) operato dal numero 21) della Tabella A, Parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con Risoluzione n. 38/E del 28.05.2021 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che l'applicazione dell'agevolazione "prima casa" può essere chiesta anche nelle ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avvenga con un provvedimento giudiziale. A tal fine, la parte interessata può rendere le dichiarazioni richieste dalla legge nelle more del giudizio, in modo tale che risultino dal provvedimento medesimo. E' stato chiarito, inoltre, che è possibile rendere tali dichiarazioni anche in un momento successivo, purché comunque ciò avvenga prima della registrazione dell'atto (cfr. circolare 12 agosto 2005, n. 38, che richiama la precedente circolare 16 ottobre 1997, n. 267, risoluzione n. 370 del 3 ottobre 2008). Le medesime conclusioni si traggono dalla lettura delle pronunce della giurisprudenza di legittimità (Cassazione Ordinanze 16 maggio 2018, n. 11907; 21 gennaio 2021, n. 1270 e 12 gennaio 2017, n. 635; 27 febbraio 2020, n. 5349). La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n.23292 del 26/07/2022, ha affrontato il caso di un contribuente che aveva impugnato, in primo grado, l'atto di diniego di rimborso, da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'imposta di registro su un immobile acquistato all'asta. L'imposta era stata versata in base all'aliquota ordinaria, pur sussistendo i presupposti dell'agevolazione prima casa a seguito di registrazione del decreto di trasferimento del Tribunale di un immobile acquistato all'incanto. 

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso ma la sentenza era stata impugnata dall'Agenzia delle Entrate con appello in secondo grado. L'appello era stato rigettato dalla Commissione tributaria regionale che aveva riconosciuto dovuta dal contribuente l'imposta in misura ridotta. Ciò in quanto quest'ultimo aveva dimostrato che l'immobile acquistato era destinato  ad abitazione principale. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato detta sentenzacon ricorso in Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art.1 nota II bis della parte I della Tariffa allegata al D.P.R.n.131/86 da parte dei giudici di secondo grado. Secondo la tesi dell'Amministrazione finanziaria la Commissione tributaria regionale ha fondato la propria decisione sulla circostanza, non contestata dall'Ufficio, della sussistenza dei presupposti per ottenere l'agevolazione prima casa senza che il contribuente abbia dichiarato il possesso dei requisiti né in sede di aggiudicazione né in occasione della registrazione. I giudici di legittimità hanno ritenuto che il caso in esame costituisce un'eccezione al principio generale, desumibile dall'art.77 del D.P.R.n.131/1986, secondo cui un'agevolazione non richiesta al momento dell'imposizione non èperduta, essendo possibile, sia pur con limiti temporali, rimediare all'erronea imposizione. E' stato precisato, perciò,che il contribuente quando intende far valere il proprio diritto all'applicazione dei relativi benefici, rendendosi acquirente in sede di vendita forzata, dovrà provvedere a rendere le dichiarazioni richieste dalla normativa prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione, che costituisce l'atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene. È incontrovertibile che la prescritta dichiarazione è stata resa dopo la registrazione del decreto di trasferimento. Pertanto, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria è stato accolto.