Di Carmela Patrizia Spadaro su Lunedì, 04 Ottobre 2021
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

L’affissione in condomìnio di cartelli di vendita e di affitto di immobili può essere vietata?

Riferimenti normativi: Art.1102 c.c. - Art.17 D.Lgs.n.507/93 

Focus: E' consentito ai condòmini o alle agenzie immobiliari, incaricate da chi intende vendere o locare un immobile, affiggere cartelli di "vendesi" o " affittasi" in ambito condominiale ?

Principi generali: L'affissione di un cartello "vendesi" o "affittasi" rientra nell'uso normalmente consentito a tutti i proprietari sul bene comune. L'art. 1102 c.c., infatti, prevede che ciascun condòmino possa servirsi dei beni comuni purché non ne alteri la destinazione e non impedisca l'esercizio del medesimo diritto anche agli altri partecipanti. Dalla predetta disposizione normativa si desume che ogni condòmino può affiggere cartelli di vendita e di locazione di un immobile di sua proprietà negli spazi comuni, come ad esempio sul portone o sulla facciata del condomìnio, senza che sia necessaria l'approvazione dell'assemblea condominiale o l'autorizzazione dell'amministratore. 

Tale facoltà, pertanto, non può essere preclusa dal regolamento assembleare bensì solo dal regolamento condominiale contrattuale, le cui disposizioni previste nell'atto di acquisto da parte del costruttore possono essere inserite, modificate o abrogate solo se approvate all'unanimità da tutti i condòmini.

Quanto sopra detto è stato confermato dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato che " l'apposizione di targhe " nel prospetto dell'edificio condominiale costituisce espressione del diritto di comproprietà dei condòmini su detta parte comune, corrispondendo alla normale destinazione di essa e, pertanto, non può essere assoggettata a divieto o subordinata al consenso dell'amministratore condominiale (Cass. civ. sent. n. 12298/2003)".

La Suprema Corte nella stessa sentenza ha, altresì, dichiarato illegittimo il regolamento condominiale, approvato con delibera a maggioranza, secondo il quale l'apposizione di targhe nel prospetto dell'edificio condominiale poteva avvenire soltanto previa autorizzazione. In ogni caso, il condòmino interessato deve attenersi al disposto dell'art.17 del D.Lgs.n.507/1993 che disciplina l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni. 

In particolare, l'art. 17 del decreto prevede i casi di esenzione dal pagamento dell'imposta citata tra cui rientrano gli avvisi al pubblico per la locazione o la compravendita degli immobili, esposti sulle vetrine di locali commerciali, sulle porte di ingresso degli edifici o, in mancanza, nelle immediate adiacenze, di dimensioni non superiori ad 1/4 di metro quadrato. Pertanto, se si rispettano i parametri indicati dalla norma non si è tenuti al pagamento di alcuna tassa. Acclarato ciò, si ritiene che l'affissione delle targhe non inficia il decoro architettonico del condomìnio tenuto conto della temporanea affissione delle stesse e della loro dimensione. 

Ciò non toglie che il condòmino che pubblicizza la vendita o l'affitto non può ignorare eventuali pregiudizi che potrebbe provocare al bene comune derivanti dall'apposizione del cartello mediante l'uso di colla o di tasselli o di scotch che possono danneggiare l'intonaco e la tinteggiatura. Infatti, nel caso in cui il danno si verifichi le spese di ripristino saranno a carico del condòmino che ha affisso il cartello. Pertanto, al fine di evitare eventuale richieste di risarcimento danni da parte degli altri condòmini e per preservare l'integrità della facciata e del fabbricato, sarebbe opportuno che il condòmino interessato adottasse un metodo di affissione poco invasivo come, ad esempio, l'esposizione del cartello sul cancello, sulla porta d'ingresso, sulla ringhiera del balcone, sulla recinzione comune della palazzina o nelle immediate vicinanze.

Messaggi correlati