Di Giancarlo Terranova su Mercoledì, 12 Giugno 2019
Categoria: Business

ISA, online il software per il calcolo del tuo voto di affidabilità

È con il comunicato stampa pubblicato nella serata del 10 giugno 2019 che l'Agenzia delle Entrate informa sulla possibilità di accedere al software denominato "Il tuo Isa", il programma dedicato a professionisti ed imprese che applicano gli Indici sintetici di affidabilità fiscale.

Sarà questa la base di partenza per capire chi avrà accesso ai benefici premiali previsti dai nuovi ISA che, a partire dall'anno d'imposta 2018 e quindi dalla dichiarazione dei redditi da inviare entro il 30 settembre 2019. 

I dati forniti dall'Agenzia potranno, non appena disponibili, essere consultati e acquisiti sia in modalità puntuale, tramite il cassetto fiscale, direttamente dal contribuente o dall'intermediario delegato, sia in modalità massiva, attraverso il servizio Entratel, da parte degli intermediari per i propri clienti. Una volta valorizzati i quadri l'applicazione fornisce un riscontro trasparente - espresso con un punteggio da 1 a 10 - sul livello di affidabilità raggiunto.

A partire dall'anno di imposta 2018, gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (introdotti con il Dl n. 50/2017) sostituiscono definitivamente gli studi di settore. Il nuovo strumento - costruito con una metodologia statistico-economica che si basa su dati e informazioni relativi a più periodi d'imposta - punta a fornire a lavoratori autonomi e imprese un riscontro accurato e trasparente sul proprio livello di affidabilità fiscale nell'ottica di incrementare la tax compliance. 

Con gli Isa gli operatori economici possono quindi valutare autonomamente la propria posizione ed eventualmente correggere i dati comunicati al Fisco, oltre a dichiarare ulteriori componenti positivi per migliorare la propria "pagella" di affidabilità.

La differenza sostanziale tra Isa e studi di settore, consiste nel ricavo puntuale. Infatti, mentre con gli studi si determinava un ricavo puntuale a cui adeguarsi e l'ufficio, in caso di accertamento, avrebbe avuto un importo a cui far riferimento. Con Isa che stabilisce un voto inferiore a 6 si rischia di far scattare il controllo del Fisco che non avrà più, come elemento di riferimento il ricavo puntuale degli studi, ma potrà determinare in qualunque modo i ricavi accertabili, con ricostruzioni che probabilmente porteranno a risultati meno attendibili e che potranno far rimpiangere gli studi di settore. 

 Come stabilito dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 Maggio 2019i benefici premiali, sono i seguenti e si applicheranno, in via sperimentale, ai contribuenti che raggiungeranno i punteggio come indicati di seguito:

  1. Punteggio ISA 9:
    • l'esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
    • l'esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
  2. Punteggio ISA 8,5:
    • l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  3. Punteggio ISA 8:
    • l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all'imposta regionale sulle attività produttive;
    • l'esonero dall'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione annuale ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
    • l'anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 


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