Di Redazione su Venerdì, 20 Maggio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Cassazione: illegittimi impianti controllo dipendenti se non concertati con OO.SS., inutilizzabili a fini licenziamento

Su questa discussa e controversa questione si è pronunciata con più step la Sezione Lavoro della Suprema Corte, stabilendo da ultimo, con la Sentenza n. 9904 del 13 maggio 2016 l´illegittimità del licenziamento irrogato per giusta causa ad un lavoratore (che, nella fattispecie si era accordato con dei colleghi per passare il badge al fine del rilevamento della sua presenza sul luogo di lavoro) in quanto, nella situazione considerata, i meccanismi di controllo predisposti non erano stati previamente concertati con le OO.SS..
Nel caso de quo, gli Ermellini hanno infatti evidenziato, condividendo gli esiti cui erano giunti i giudici del merito, che tale mezzo di rilevazione delle presenze del lavoratore rivestiva anche una ulteriore funzione di controllo e monitoraggio rispetto alla fruizione dei permessi, sospensioni e pause, permettendo in tal modo un controllo ulteriore continuo e totale sulla vita lavorativa dei dipendenti, qualificabile come controllo a distanza.
Pertanto, non essendo stata preceduta tale modalità di controllo da un preciso accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o da specifica autorizzazione rilasciata dall´Ispettorato del lavoro, il licenziamento irrogato a seguito delle risultanze di tale controllo, non è stato considerato dalla Suprema Corte legittimo.
Con questo impianto motivazionale, i Giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto conclusivamente che il lavoratore dovesse essere reintegrato.
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