Con la sentenza n. 1154 depositata lo scorso 18 maggio, la Corte di Appello di Milano, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un'ipoteca giudiziale iscritta a garanzia dei futuri versamenti dell'assegno di divorzio, ha respinto le richieste del marito obbligato secondo cui, per la permanenza dell'iscrizione, occorreva accertare il periculum di inadempimento.
Si è difatti specificato che "a prescindere dall'avvenuto adempimento dei ratei pregressi, l'uomo risulta comunque essere debitore nei confronti della ex coniuge per il futuro, sicché la moglie ha legittimamente esercitato il diritto di garantire il proprio credito mediante iscrizione di ipoteca giudiziale e per tale ragione, una eventuale cancellazione di tale garanzia non troverebbe alcun fondamento giuridico e anzi, costituirebbe un danno alla posizione creditoria dell'ex coniuge".
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio da un'iscrizione ipotecaria effettuata da una donna su un immobile dell'ex marito a garanzia dei futuri versamenti dell'assegno di divorzio.
Adendo il Tribunale di Milano, l'uomo – previo accertamento dell'insussistenza di debiti pregressi verso l'ex moglie – chiedeva che si accertasse il difetto dei presupposti per mantenere a proprio carico l'iscrizione di ipoteca giudiziale e, per l'effetto, si dichiarasse l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria.
Il Tribunale ordinava la cancellazione dell'ipoteca giudiziale, sul presupposto di essere tenuto alla verifica ex post della sussistenza in concreto delle condizioni per la garanzia ipotecaria nell'an e nel quantum, ossia il periculum di inadempimento in capo all'ex coniuge obbligato all'assegno.
Appellando la sentenza, la donna censurava la violazione e l'applicazione dell'art. 8, comma 2, della L. 898\1970 e dell'art. 2818 cc. Nell'atto di appello sosteneva di aver diritto di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni immobili dell'obbligato e che la legittimità di tale garanzia non sarebbe stata vincolata alla sussistenza di ulteriori presupposti, se non quello della emissione della sentenza che aveva riconosciuto un assegno divorzile in suo favore.
La Corte di Appello condivide le difese formulate dall'appellante.
I giudici ricordano che la l'ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c., quale diritto reale di garanzia, è un istituto posto a presidio del diritto del creditore ad essere pienamente soddisfatto, tutelandolo in via preventiva da un eventuale inadempimento posto in essere dal debitore; nei procedimenti di divorzio, la facoltà di iscrivere ipoteca giudiziale è contenuta nell'art. 8, secondo comma, legge n. 898/1970, al fine di tutelare il coniuge a cui non sia addebitabile la separazione e che sia beneficiario di un assegno divorzile, mettendolo al riparo dalle disposizioni di carattere patrimoniale dell'ex coniuge non prevedibili alla data del provvedimento giudiziale, idonei a non garantire il particolare adempimento di tipo assistenziale dovuto in suo favore.
Difatti, l'assegno divorzile ha una necessaria funzione assistenziale e compensativa-perequativa e, proprio per consentire tale funzione, protetta dunque anche costituzionalmente, occorre garantire l'esatto adempimento contenuto nell'assegno, soprattutto in tutti quei casi in cui si abbia un'obbligazione periodica, avente ad oggetto prestazioni distinte nel tempo che diventano esigibili alle rispettive scadenze: in tal caso, infatti, ci si sottopone alla mutevolezza delle condizioni socio-economiche dell'obbligato e l'effettiva tutela della posizione creditoria del coniuge beneficiario può essere adeguatamente garantita, in via preventiva, con l'emissione di un provvedimento giudiziale di cui all'art. 2818 c.c., senza la necessità di ulteriori requisiti, posto che il legislatore, con l'art. 8 della L. 898\70, non ha intesto subordinare l'iscrizione ipotecaria alla persistenza di un periculum di inadempimento.
D'altra parte lo stesso legislatore, per tutelare il debitore qualora fosse vittima dell'abuso dello strumento di garanzia da parte del creditore, in termini di iniqua valutazione del credito e della cautela, ha posto in suo favore la facoltà di agire per ottenere la riduzione dell'ipoteca iscritta ex artt. 2872 e seguenti c.c.: in tal caso, anche qualora sia accertata una sproporzione tra il credito e il valore del bene ipotecato, non si può giungere alla cancellazione in toto dell'iscrizione ipotecaria, sopprimendo così il diritto di garanzia del creditore previsto ex lege e relativo ad un credito ancora esistente e meritevole di tutela, potendosi esclusivamente chiedere una riduzione dell'importo.
Con specifico riferimento al caso di specie, l'appellante ha scelto di agire in primo grado per ottenere la cancellazione dell'iscrizione ipoteca e non ha domandato, neppure in via subordinata, una riduzione della stessa ex art. 2872 cc.
La sentenza in commento evidenzia come tale richiesta non può essere accolta in quanto - a prescindere dall'avvenuto adempimento dei ratei pregressi – l'uomo risulta comunque essere debitore nei confronti della ex coniuge per il futuro, fin quando il giudice competente non disponga diversamente ex art. 9 della L. 898\70.
Ne consegue che la moglie ha legittimamente esercitato il diritto di garantire il proprio credito mediante iscrizione di ipoteca giudiziale e per tale ragione, una eventuale cancellazione di tale garanzia non troverebbe alcun fondamento giuridico (vieppiù perché non è necessaria l'esistenza di un periculum) e anzi, costituirebbe un danno alla posizione creditoria dell'ex coniuge.
Compiute queste precisazioni, la Corte accoglie l'appello riformando integralmente la pronuncia di primo grado.