Di Rosalia Ruggieri su Sabato, 13 Ottobre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018

Interpello all’Agenzia delle Entrate: in cosa consiste e come si presenta

Inquadramento normativo: art. 11 Statuto del Contribuente; d.lgs. 156/2015; provvedimento 31 maggio 2018.

Di cosa si tratta: è un'istanza che il contribuente rivolge all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e personale in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali. L'art. 11 prevede diverse tipologie di interpello.

Interpello probatorio: disciplinato all'art. 11, comma 1, lett. b) della lg. 212/2000, consente al contribuente di chiedere un parere in ordine alla sussistenza delle condizioni o alla idoneità degli elementi di prova richiesti dalla legge per accedere a determinati regimi fiscali; può essere richiesto solo nei casi espressamente previsti, ove vi è l'esplicito richiamo a tale forma di interpello (quali l'interpello relativo a partecipazioni acquisite per il recupero di crediti bancari ex art. 113 TUIR, le istanze per la continuazione del consolidato ex art. 124 TUIR, le istanze per l'accesso al consolidato mondiale ex art. 132 TUIR, le istanze di interpello CFC - Controlled Foreign Companies- ex art. 167 TUIR, le istanze presentate dalle società "non operative" ex art. 30 legge 724/1994, le istanze previste ai fini della spettanza del beneficio ACE).

Interpello anti-abuso: consente di acquisire un parere relativo ad un'operazione che si rileva abusiva in relazione a qualsiasi settore impositivo; l'istanza deve correttamente indicare il settore o i settori impositivi in relazione ai quali si pone il dubbio in ordine alla abusività della fattispecie.

Interpello nuovi investimenti: introdotto dall'articolo 2 del D. Lgs. n. 147/2015 (decreto internazionalizzazione) consente agli investitori, italiani o stranieri, di chiedere un parere circa il trattamento tributario applicabile a importanti investimenti (di valore non inferiore a trenta milioni di euro e con rilevanti e durature ricadute occupazionali) effettuati nel territorio dello Stato; in particolare, con tale tipologia di interpello, l'investitore può individuare con certezza il complessivo trattamento tributario applicabile al business plan descritto. L'istanza può essere presentata dalle imprese residenti e non residenti, con o senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché da soggetti che non siano qualificabili come imprese (in tal caso l'investimento deve tradursi nello svolgimento di un'attività commerciale o comportare operazioni aventi come target imprese).

Interpello disapplicativo: è l'unica forma di interpello obbligatoria diretta ad ottenere un parere in ordine alla disapplicazione di norme che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti di imposta; a tal fine, il contribuente deve provare che nella situazione concreta non possono realizzarsi gli effetti elusivi che la norma intende evitare. 

 Interpello ordinario: è la forma più diffusa di interpello. Prevista dal comma 1, lettera a) della legge n. 212/2000, consente a ogni contribuente – prima di porre in essere un comportamento fiscale – di chiedere all'Agenzia delle Entrate un parere in ordine all'applicazione delle disposizioni tributarie di incerta interpretazione riguardo un caso concreto e personale, nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, sempre che ricorra obiettiva incertezza. L'istanza può essere presentata dal contribuente o da coloro che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere adempimenti tributari insieme o per conto dello stesso. 

Contenuto dell'istanza: l'interpello deve contenere i dati identificativi del contribuente o del suo eventuale rappresentante (codice fiscale); l'indicazione della specifica tipologia di interpello; la descrizione puntuale della fattispecie con l'esposizione analitica della situazione concreta che ha generato il dubbio interpretativo; le disposizioni di legge di cui si chiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione; l'indicazione dei recapiti, anche telematici, per comunicare la risposta; la soluzione interpretativa proposta dal contribuente; la sottoscrizione dell'istante o del legale rappresentante, con allegazione della procura.

Iter procedurale: l'istanza può essere presentata a mano, con plico raccomandato con avviso ricevimento, per via telematica (sia attraverso posta elettronica ordinaria che con PEC purché l'istanza sia firmata digitalmente, oppure, con firma olografa e sia contestualmente allegato un documento di identità in corso di validazione ) e deve essere indirizzata alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell'istante (nel caso di tributi erariali), alla Direzione regionale nel cui ambito opera l'ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto dell'interpello (nel caso di tributi concernenti l'imposta ipotecaria), alla Divisione Contribuenti (per gli interpelli presentati da Amministrazioni centrali dello Stato, Enti pubblici a rilevanza nazionale, soggetti non residenti nel territorio dello Stato e soggetti di più rilevante dimensione). La risposta deve essere notificata al contribuente mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 90 giorni, per l'interpello ordinario; 120 giorni per tutti gli altri interpelli.

Regolarizzazione: nel caso in cui le istanze siano carenti dei dati sopra indicati, diversi da quelli relativi alla identificazione dell'istante e alla descrizione puntuale della fattispecie, l'ufficio invita alla regolarizzazione il contribuente, che deve provvedere entro 30 giorni a fornire le informazioni mancanti. Se il contribuente non provvede alla regolarizzazione, l'istanza diviene inammissibile.

Integrazione: la direzione competente alla risposta può chiedere al contribuente, per qualsiasi forma di interpello, di integrare la documentazione esibita se necessario ai fini dell'inquadramento corretto della questione e della compiutezza della risposta. La richiesta dei documenti interrompe il termine assegnato per la risposta, che inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'ufficio, della documentazione integrativa consegnata o spedita con le stesse modalità dell'interpello; l'Agenzia deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa prodotta dal contribuente.

Effetti: l'assenza della risposta entro il termine previsto dalla normativa equivale all'assenso dell'Amministrazione finanziaria.

La risposta fornita dall'amministrazione non impegna il contribuente, il quale è libero di decidere in senso non conforme, ma vincola l'attività degli uffici che – salva la possibilità di rettificare il parere – non potranno emettere atti impositivi e/o sanzionatori in contrasto con la soluzione interpretativa fornita, sempre che i fatti accertati coincidano con quelli rappresentati nell'originaria istanza. Se, invece, quanto emerge in sede di controllo non coincide con la descrizione dei fatti contenuta nell'istanza, la risposta all'interpello non produce effetti vincolanti per l'Agenzia

Casi di inammissibilità: è inammissibile l'istanza priva dei requisiti dei dati identificativi del contribuente e della descrizione della fattispecie in relazione alla quale è richiesto il parere. Sono inoltre inammissibili le istanze non presentate preventivamente (cioè prima della scadenza dei termini di presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima); quelle che vertono su condizioni certe, su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza; quelle che reiterano le medesime questioni sulle quali il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto nuovi.

Focus: se il contribuente si limita a una rappresentazione sommaria e approssimativa del caso, l'istanza viene ritenuta inammissibile.

Ultime novità: a partire dal 1° settembre 2018 tutte le istanze di interpello pervenute al Fisco sono rese pubbliche mediante la pubblicazione online su un'apposita sezione dedicata del portale dell'Agenzia, al fine di rendere nota l'interpretazione del Fisco sulle varie questioni poste dai contribuenti e consentire ai cittadini di avere la più ampia conoscenza di tutte le soluzioni interpretative adottate dall'Agenzia delle Entrate.

I nuovi orientamenti diventeranno prassi nel caso in cui le risposte alle istanze di interpello contengano chiarimenti interpretativi del tutto nuovi o modifichino quelli precedenti o garantiscano maggiore uniformità di comportamento; in tal caso saranno pubblicate – sul sito dell'Agenzia delle Entrate che nella banca dati del servizio di documentazione economica e finanziaria – nella forma di circolare o risoluzione e sostituiranno gli orientamenti precedenti.

In tutti i casi, saranno pubblicati soltanto i principi di diritto espressi nella risposta, omettendo qualsiasi riferimento al caso concreto qualora questo possa portare ad un pregiudizio nei confronti di un interesse pubblico o privato relativo al mercato, alla concorrenza, alla proprietà intellettuale, al diritto d'autore, al segreto commerciale e al diritto di protezione dei dati personali. 

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