Inquadramento normativo: D.P.R. n. 175 del 20 agosto 2012, con il quale è stata data esecuzione alla intesa raggiunta con la Conferenza Episcopale il 28 giugno 2012; D.lgs. n. 297 del 6 aprile 1994, Legge n. 186 del 2003, CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 e del 19 aprile 2018; CCNI dell'11 aprile 2018.
Chi può insegnare la religione cattolica? I docenti che possono insegnare la religione cattolica sono:
- coloro che, in possesso dei titoli di accesso richiesti dalla normativa vigente, hanno ottenuto il riconoscimento della specifica idoneità dall'ordinario diocesano;
- per le scuole dell'infanzia e per le scuole primarie, gli insegnanti della sezione o della classe disposti e riconosciuti idonei a svolgere tale prestazione.
L'affidamento dell'incarico spetta all'autorità scolastica.
Focus: L'idoneità all'insegnamento della religione cattolica è permanente e può essere revocato solo dall'ordinario diocesano. Gli insegnanti della sezione o della classe, ritenuti idonei a tale insegnamento, devono manifestare o revocare la loro disponibilità a svolgere tale prestazione prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Diritti e doveri insegnanti di religione cattolica: quali? Gli insegnanti di religione cattolica fanno parte del corpo docente e partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo quando vi sono studenti che abbiano seguito l'insegnamento della religione cattolica. In luogo di voti e di esami, il docente predispone una scheda in cui è indicato:
- l'interesse con cui l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione;
- il profitto tratto dallo studente da tale insegnamento.
La predetta scheda è allegata alla pagella scolastica.
Focus: Nello scrutinio finale, nel caso in cui la normativa statale richieda una deliberazione da adottarsi a maggioranza, il voto espresso dall'insegnante di religione cattolica, se determinante, diviene un giudizio motivato inserito nel relativo verbale.
Gli insegnanti della religione cattolica hanno gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti e la loro cattedra è assicurata mediante conferimento di incarichi annuali, previa intesa con l'ordinario diocesano. L'incarico sarà automaticamente rinnovato qualora persistono i requisiti prescritti dalla legge. Il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica, nei limiti delle ore che si rendano disponibili, è organizzato in modo tale che i relativi posti ricoprano un numero di ore corrispondente all'orario obbligatorio previsto per i docenti assunti con contratto a tempo indeterminato.
Casistica: L'annualità dell'incarico e l'automatica rinnovazione dell'incarico, qualora sussistano i requisiti prescritti, escludono che la normativa dettata in merito allo stato giuridico degli insegnanti di religione sia illegittima. Infatti, in questi casi, la precarietà non è considerata in maniera assoluta . E ciò perché il fatto che l'incarico annuale degli insegnanti di religione sia confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti, corrisponde ad equiparare tale incarico al rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche con riferimento alla progressione economica di carriera (Corte Costituzionale sentenza n. 390/1999).
Contratti a tempo parziale: I docenti di religione cattolica assunti con contratto a tempo parziale, potranno svolgere la loro prestazione: in modo ridotto tutti i giorni lavorativi (tempo parziale orizzontale); distribuendola in alcuni giorni della settimana del mese o di determinati periodi dell'anno (tempo parziale verticale); distribuendola, combinando le due suddette modalità (tempo parziale misto).
Focus: Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è escluso dalle attività aggiuntive di insegnamento aventi carattere continuativo; non può fruire di benefici che comunque comportino riduzioni dell'orario di lavoro, salvo quelle previste dalla legge.
Insegnanti di religione di ruolo: Oggi anche gli insegnanti della religione cattolica possono essere di ruolo e possono partecipare alle procedure di mobilità e di utilizzazione che vengono previste annualmente con ordinanze ministeriali.
Ore settimanali di insegnamento: Nella scuola dell'infanzia, le ore settimanali per l'insegnamento della religione cattolica ammontano a 25; nella scuola elementare a 22 (a cui vanno aggiunte 2 ore per la programmazione didattica), mentre nelle scuole e istituti d'istruzione secondaria e artistica a 18.
Trattamento economico: quale? Agli insegnanti di religione cattolica con quattro anni di servizio, in materia di assenze, ferie e retribuzione, trova applicazione la corrispondente disciplina dettata per gli insegnanti a tempo indeterminato. Gli insegnanti assunti con contratto di lavoro parziale orizzontale, avranno diritto allo stesso numero di ferie stabilito per i docenti assunti con contratto a tempo pieno. Gli insegnanti assunti con contratto parziale verticale avranno diritto ad un numero di ferie proporzionato ai giorni di lavoro durante l'anno. Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione e delle altre voci contrattuali spettanti al docente assunto con contratto parziale, si terrà conto della durata della prestazione.
Casistica: Qualora, nella scuola dell'infanzia, ai docenti di sezione o di classe a tempo indeterminato, dichiaratisi disponibili ed in possesso dell'idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano, venga affidato annualmente l'insegnamento della religione cattolica, tale incarico annuale non va qualificato come supplenza temporanea. E ciò in considerazione del fatto che, in questi casi, il presupposto dell'affidamento dell'incarico non è la temporanea copertura di posti vacanti in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali o selettive. Con l'ovvia conseguenza che detti incarichi saranno considerati incarichi annuali stabilizzati e. pertanto. i docenti avranno diritto al medesimo trattamento economico riservato agli insegnanti assunti nella scuola dell'infanzia con contratto a tempo indeterminato (Cass. Civile ordinanza n. 17509 del 4 luglio 2018).