Le scuole devono garantire le attività didattiche e formative destinate agli alunni delle scuole che, all´atto dell´iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell´insegnamento della religione cattolica. È quanto precisa l´ufficio scolastico regionale per la Liguria, con la nota 1780 del 21 febbraio 2017, evidenziandone le modalità operative. Ecco quali sono, e quali i compiti del Collegio dei Docenti*
Le scuole devono garantire le attività didattiche e formative destinate agli alunni delle scuole che, all´atto dell´iscrizione, hanno scelto di non avvalersi dell´insegnamento della religione cattolica. L´Ufficio scolastico regionale per la Liguria, con la nota 1780 del 21 febbraio 2017, ha evidenziato le modalità operative, relativamente al 2016/2017, per le scuole dell´infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado. Lo stato italiano - come previsto dal Concordato lateranense (1/02/84) - riconosce «il valore della cultura religiosa tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano» e si impegna ad assicurare, «nel quadro delle finalità della scuola, l´insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado». I genitori, però, sono liberi di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell´insegnamento della religione cattolica.
Il vincolo
La scelta operata «ha valore per l´intero corso di studi (...) fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l´anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati». Sulla base di tali scelte le scuole prevedono l´organico anche per questi insegnamenti. Nel caso in cui non ci si avvale di questo insegnamento l´amministrazione è obbligata - così come ribadito dalla Cm 41 del 15 luglio - a predisporre l´ora alternativa agli alunni interessati. La sentenza del Consiglio di Stato 2749/2010 rafforza quanto indicato, sottolineando che «la mancata attivazione dell´insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o della famiglia: la scelta di seguire l´ora di religione potrebbe essere pesantemente condizionata dall´assenza di alternative formative». Ancora una volta le scuole si trovano a trovare soluzioni con le limitate risorse umane e finanziarie a disposizione.
Modalità operative
Il collegio dei docenti deve definire i contenuti delle attività alternative all´insegnamento e i dirigenti scolastici devono attribuire, ai docenti individuati, le ore di insegnamento. L´assegnazione, in via prioritaria, - è specificato nella circolare dell´Usr Liguria - deve riguardare i docenti a tempo indeterminato in servizio nella rispettiva scuola, il cui posto o cattedra sia costituita con un numero di ore inferiore a quello obbligatorio (anche attraverso l´utilizzo di docenti eventualmente totalmente o parzialmente in soprannumero), ai fini del completamento dell´orario d´obbligo e comunque entro il limite delle 24 ore settimanali. Solo quando non è possibile coprire le ore necessarie in questo modo, i dirigenti scolastici potranno assegnare le ore alternative alla religione cattolica come ore eccedenti l´orario d´obbligo fino al limite delle 24 ore settimanali. L´assegnazione spetta a coloro che, in servizio nella scuola come docenti a tempo indeterminato e come supplenti con nomina fino al termine dell´anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, abbiano già completato l´orario di cattedra, ed abbiano manifestato la propria specifica disponibilità. Solo in via residuale è possibile stipulare contratti a tempo determinato con supplenti già in servizio per spezzoni orario (ai fini del completamento di orario) o contratti a tempo determinato ex novo con aspiranti alle supplenze inclusi nelle attuali graduatorie d´istituto.
*scritto da Franco Portelli, pubblicato su Sole24Ore 1.3.2017