Di Redazione su Venerdì, 19 Febbraio 2016
Categoria: Istituzioni

Inps, liberi professionisti: la ricongiunzione dei periodi assicurativi

Il comunicato sulla rateizzazione senza oneri di interesse per le domande presentate nel 2016.

In base all´articolo 2 della legge n. 45 del 1990, il pagamento dell´onere di ricongiunzione può essere effettuato ratealmente con la maggiorazione di un interesse annuo composto, pari al tasso di variazione medio annuo dell´indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall´Istat.
Il tasso di variazione medio annuo accertato per il 2015 è pari a 0,1%. Ne consegue che per le domande presentate nel corso del 2016 non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione.
Allegate alla circolare 29 le istruzioni e le tabelle con i coefficienti per la determinazione del debito.
Vai alla Circolare n. 29 del 11/02/2016
Fonte: Inps

Fonte: il quotidiano della p.a.