Di Rosalia Ruggieri su Venerdì, 17 Aprile 2020
Categoria: Leggi dello Stato

Inps: chiarimenti sui Congedi Covid 19

L'articolo 23 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) ha introdotto i congedi Covid19, dei congedi indennizzati straordinari, di massimo 15 giorni complessivi, fruibili per la cura dei minori durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado.

Con il messaggio Inps n. 1621 del 15 aprile 2020, l'Istituto ha fornito chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo COVID-19 e, in particolare, sulle varie compatibilità dello stesso con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell'altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare.

Circa le modalità di fruizione, l'Istituto chiarisce che il congedo può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni e sempre nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio); in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere la domanda presentata cronologicamente prima e a respingere le successive.

Il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.)

La fruizione è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore, laddove:

-genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito è il genitore che percepisca CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL;

-genitore disoccupato è colui che abbia rilasciato la DID e che, alternativamente, o non svolga attività lavorativa di tipo subordinato-autonomo o percepisca un reddito da lavoro dipendente o autonomo corrispondente a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR;

-genitore non lavoratore è colui che non è in stato di disoccupazione e che non ha in essere alcun rapporto di lavoro, né di tipo subordinato né di tipo autonomo. 

Il congedo non può, altresì, essere richiesto né dal genitore disoccupato o comunque privo di alcun rapporto di lavoro, sia di tipo subordinato che di tipo autonomo ( se la cessazione dell'attività lavorativa intervenga durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 richiesto, la fruizione si interromperà con la cessazione stessa del rapporto di lavoro e le giornate successive non saranno computate né indennizzate), né dal genitore che sia beneficiario di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, con eccezione del genitore che benefici di un trattamento di integrazione salariale (in tal caso il genitore lavoratore dipendente destinatario di siffatto trattamento può, nel periodo di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa, optare di fruire del congedo COVID-19).

L'Inps precisa che non può essere qualificato come disoccupato o non occupato il genitore che benefici di una aspettativa non retribuita, che determina una sospensione del rapporto di lavoro con il diritto alla conservazione del posto; analogamente è qualificabile come una ipotesi di sospensione dell'attività lavorativa – e non di una cessazione dell'attività – quella che si verifica per il lavoratore autonomo costretto a sospendere la propria attività durante il periodo di emergenza per COVID-19: tali casi di sospensione sono, quindi, compatibili con la fruizione del congedo COVID-19.

La fruizione del congedo COVID-19 è, invece, incompatibile:

- con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting di cui al medesimo articolo 23 del decreto-legge n. 18/2020, presentata dal genitore stesso o dall'altro genitore appartenente al medesimo nucleo familiare;

- con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare (tuttavia, nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale);

- con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione dei c.d. riposi per allattamento fruiti per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare; 

- con la contemporanea (negli stessi giorni) percezione da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito, con la precisazione che nel caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l'incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell'attività lavorativa per l'intera giornata (se invece si continua a lavorare tutti i giorni, con orario ridotto, l'altro genitore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo COVID-19.

Di contro, il congedo può essere richiesto nel caso in cui:

- l'altro genitore versi in uno stato di malattia (si presume infatti che un evento morboso presupponga incapacità di prendersi cura del figlio);

- l'altro genitore sia in maternità/paternità per un figlio diverso da quello per cui si chiede il congedo Covid;

- l'altro genitore presti l'attività in modalità smart-working (il genitore che svolge l'attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli);

- l'altro genitore sia in ferie o aspettativa non retribuita;

- l'altro genitore esegui un lavoro part-time o intermittente, anche durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore;

- il genitore richiedente o l'altro genitore percepiscano l'indennità da 600 euro previsto dal decreto Cura Italia agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38;

- il genitore richiedente o l'altro genitore abbiano richiesto l'estensione dei giorni di permesso retribuito per legge 104 o il prolungamento, anche per lo stesso figlio del congedo parentale o del congedo straordinario per figli con disabilità grave (in quanto si tratta di benefici diretti a salvaguardare due situazioni diverse non contemporaneamente tutelabili tramite l'utilizzazione di un solo istituto). 

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