Riferimenti normativi: Art.66 disposizioni di attuazione del codice civile
Focus: Se l'amministratore condominiale non convoca l'assemblea da molto tempo pur se sollecitato dai condòmini, questi ultimi possono convocarsi autonomamente e riunirsi in assemblea per la nomina del nuovo amministratore. In tal caso, con quali modalità deve essere espletata la convocazione ai condòmini? Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n.5319/2023.Il caso: La deliberazione dell'assemblea condominiale, con la quale era stato nominato l'amministratore, era stata impugnata in Tribunale da due condòmini perché l'avviso di convocazione non riportava i nomi di quelli che avevano assunto l'iniziativa di autoconvocarsi, ai sensi dell'art.66, comma 1, disp.att.c.c., e perché l'avviso era stato consegnato manualmente ad una delle ricorrenti.
Il Tribunale aveva dichiarato cessata materia del contendere, compensando le spese tra le parti, perché la nomina dell'amministratore risultava confermata dalla successiva delibera assembleare. Una dei condòmini ricorrenti in primo grado ha impugnato la sentenza d'appello perché questa non aveva tenuto conto del fatto che la richiesta di autoconvocazione era stata inviata all'indirizzo del Condominio, e non al domicilio dell'amministratore, e perché l'avviso di convocazione non era sottoscritto. La Corte d'Appello ha respinto il ricorso perché "l'art.66 delle disposizioni di attuazione al codice civile non prevede alcuna forma particolare per l'invio all'amministratore della richiesta di convocazione dell'assemblea e per la convocazione diretta operata dai condòmini." Il giudice di seconde cure, perciò, ha ritenuto valida la richiesta di convocazione formalizzata da alcuni condòmini in quanto datata e contenente l'elenco dei cinquantadue firmatari dell'istanza, pari a millesimi superiori al sesto. Altresì, ha ritenuto che il luogo in cui poteva essere inviata la raccomandata poteva identificarsi con lo stesso stabile condominiale, essendo questo fornito di servizio di portineria e di una sala per le riunioni dove poter svolgere le assemblee. Inoltre, l'avviso di convocazione per l'assemblea non era anonimo perché alcuni condòmini, con lettera di chiarimento allegata alla convocazione, ne avevano assunto la paternità.
La sentenza d'appello è stata impugnata dalla stessa condomina, già appellante, con ricorso in Cassazione deducendo che la richiesta di convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art.66 disp.att.c.c., non può essere ritenuta valida ed efficace non essendo mai stata inoltrata all'amministratore presso il domicilio dello stesso o presso il suo studio professionale. Secondo la ricorrente, infatti, la compiuta giacenza della raccomandata inviata all'amministratore presso la sede del Condominio confermerebbe l'inidoneità dell'indirizzo prescelto. La stessa ha eccepito, inoltre, che la Corte d'appello ha ritenuto valido ed efficace il suddetto avviso di convocazione anche se non sottoscritto né riferibile ai tre condòmini che si erano attribuiti la paternità dello stesso poiché gli stessi non rappresentano un sesto del condominio. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi del ricorso perché, secondo l'orientamento consolidato della stessa Corte, la delibera impugnata era stata sostituita con un'altra adottata dall'assemblea e, quindi, la materia del contendere era cessata, analogamente al disposto dell'art.2377, comma 8, c.c. in tema di società di capitali. Pertanto, i giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso.