Di Rosalia Ruggieri su Domenica, 15 Luglio 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018

Infortunio sul lavoro: dall’obbligo di denuncia al diritto alla rendita

 Inquadramento normativo

D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; Legge 10 maggio 1982, n. 251;D.lgs.23 febbraio 2000, n. 38;D.M. 12 luglio 2000 (tabelle di valutazione delle menomazioni)

Nozione

Si tratta di qualsiasi incidente avvenuto per causa violenta in occasione di lavorodal quale derivi la morte, l'inabilità permanente o l'inabilità assoluta temporanea per più di tre giorni.

La causa violentaè un fattore che opera dall'esterno nell'ambiente di lavoro, con azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le caratteristiche di efficienza, rapidità ed esteriorità; può essere provocata da sostanze tossiche, sforzi muscolari, microrganismi, virus o parassiti e da condizioni climatiche e microclimatiche.

Per occasione di lavorosi intende far riferimento non alle comuni categorie spazio temporali riassumibili nelle espressioni "sul posto di lavoro" o "durante l'orario di lavoro", bensì a tutte le situazioni, comprese quelle ambientali, nelle quali si svolge l'attività lavorativa e nelle quali è imminente il rischio per il lavoratore. Non è sufficiente, quindi, che l'eventoavvenga durante il lavoro, essendo di contro necessario che lo stesso si verifichi per il lavoro: deve esistere un rapporto, anche indiretto, di causa-effetto tra l'attività lavorativa svolta dall'infortunato e l'incidente che causa l'infortunio.

Sono tutelabili gli infortuni accaduti per colpa del lavoratore, sempre che non siano conseguenti ad un comportamento estraneo al lavoro (si pensi ad un infortunio simulato dal lavoratore o le cui conseguenze siano dolosamente aggravate dal lavoratore stesso).

Infortunio in itinere

È quello verificatosi durante il normale tragittodi andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro (anche se si effettua qualche deviazione/interruzione per accompagnare i figli a scuola, per una direttiva del datore di lavoro, per cause di forza maggiore, per esigenze essenziali e improrogabili o nell'adempimento di obblighi penalmente rilevanti), oppure durante il tragitto abituale per la consumazione dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Qualsiasi modalità di spostamentoè ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.); il tragitto effettuato con l'utilizzo di un mezzo privato, compresa la bicicletta, è coperto dall'assicurazione solo se tale uso è necessitato (se, ad esempio, autorizzato dal datore di lavoro per esigenze lavorative o se necessario perchéil luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici o raggiungibile con estrema difficoltà).

 Gli obblighi delle parti e la denuncia

In caso di infortunio, il lavoratore deve rivolgersi ad un medico(può essere quello dell'azienda, del Pronto Soccorso o il proprio medico curante), il quale è tenuto a rilasciare il certificato medico – ove sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro – nonché a trasmetterlo immediatamente, esclusivamente per via telematica, all'Istituto assicuratore.

Il lavoratoreè obbligato a segnalare immediatamente al proprio datore di lavoroqualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, fornendo il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi indicati nel certificato stesso: non ottemperando a tale obbligo e nel caso in cui il datore di lavoro non abbia comunque provveduto all'inoltro della denuncia/comunicazione nei termini di legge, l'infortunato perde il diritto all'indennità di temporanea per i giorni ad esso antecedenti.

Il datore di lavoroentro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico deve denunciare e comunicare l'infortunio all'Inail, se l'infortunio è ritenuto nonguaribile entro tre giorni escluso quello dell'evento, indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità.

Se il datore di lavoro non dovesse denunciare all'Inail l'infortunio, può farlo il lavoratore recandosi presso la sede Inail competente con la copia del certificato rilasciato dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

I diritti economici del lavoratore infortunato

L'Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro mediante l'erogazione di prestazioni economiche, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo. Tra le più importanti, vi rientrano l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, l'indennizzo in capitale e in rendita.

La prima viene erogata durante i giorni di assenza dal luogo di lavoro; dopo la chiusura del periodo di inabilità temporanea, quando il lavoratore è guarito, l'INAIL convoca a visita medico-legale l'infortunato per l'accertamento degli eventuali postumi, con correlativa definizione di quale tipologia di indennizzo (se in capitale o in rendita) erog

 Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta: viene corrisposta al lavoratore, in sostituzione della retribuzione, qualora l'infortunio gli impedisca totalmente e di fatto di svolgere l'attività lavorativa; decorre dal quarto giorno successivo alla data di infortunio compresi i giorni festivi, fino alla guarigione clinica.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di pagare al lavoratore infortunato l'intera retribuzione per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio e il 60% della retribuzione stessa, salvo migliori condizioni previste da contratti collettivi o individuali di lavoro, per i successivi 3 giorni.

L'Inail eroga l'indennità giornaliera nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera fino al 90° giorno e nella misura del 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

L'indennità di temporanea si calcola sulla base della retribuzione effettivamente corrisposta al lavoratore nei 15 giorni precedenti l'evento.

Indennizzo in capitale: è riconosciuto al lavoratore se l'infortunio si è verificato dal 25 luglio 2000 e qualora la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) sia compreso tra il 6% ed il 15%; la prestazionenon è soggetta a tassazione Irpef, viene erogata in una unica soluzionee in funzione dell'età, del genere e del grado di menomazione accertato; il relativo importo è soggetto a rivalutazione annuale.

Indennizzo in rendita: è riconosciuto mensilmente al lavoratore se l'infortunio si è verificato dopo il 25 luglio 2000 e qualora la menomazione dell'integrità psicofisica (danno biologico) sia compreso tra il 16% e il 100%.L'importo della rendita, la quale decorre dal giorno successivo all'avvenuta guarigione clinica, viene calcolato sulla base di:

-una quota che indennizza il danno biologico provocato dall'infortunio, commisurata solo alla percentuale di menomazione accertata; l'importo è fissato secondo la "Tabella indennizzo danno biologico in rendita" di cui al D.M. 12 luglio 2000;

-una quota per le conseguenze della menomazione sulla capacità dell'infortunato di produrre reddito con il lavoro, commisurata al grado accertato e a una percentuale della retribuzione percepita dall'assicurato calcolata sulla base del coefficiente indicato nella "Tabella dei coefficienti" di cui al citato D.M.

L'importo della quota, rivalutato secondo gli indici Istat, è aumentato in presenza di coniuge e figli, nei soli casi previsti dalla legge, del 5% per ciascuno di questi.

La rendita è soggetta a revisione entro il limite di 10 anni dalla data di decorrenza della rendita da infortunio; la revisione può comportare l'aumento/diminuzione/cessazione della stessa, ovvero il riconoscimento dell'indennizzo in capitale.

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