Di Rosalia Ruggieri su Venerdì, 20 Luglio 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto del lavoro e previdenza

Infortunio in itinere: quando l’Inail indennizza

Inquadramento normativo: D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124; d.lgs. 38/2000

Nozione: è quello che si verifica durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e il luogo di lavoro, durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per recarsi da un luogo di lavoro a un altro (nel caso di rapporti con più datori di lavoro), durante il normale tragitto che il lavoratore deve percorrere per raggiungere il luogo di consumazione abituale dei pasti, se non esiste una mensa aziendale.

Qualsiasi modalità di spostamento è ricompresa nella tutela (mezzi pubblici, a piedi, ecc.), sempre che siano verificate le finalità lavorative, la normalità del tragitto e la compatibilità degli orari.

Mezzo privato: il suo utilizzo può considerarsi necessitato solo qualora sia verificata la presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

• il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;

• il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;

• i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe;

• i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all'utilizzo del mezzo privato; • la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.

Normalità del tragitto: con tale locuzione deve intendersi quello più breve e diretto rispetto alla propria sede lavorativa nonchè quello perimetrato entro un ragionevole arco temporale. Non rientrano nell'assicurazione le interruzioni e deviazioni del percorso, a meno che non ricorrano specifiche condizioni di necessità, ovvero:

• siano effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;

• siano dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico o un incidente per strada);

• siano dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);

• siano effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);

• siano effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);

• si tratti di brevi soste che non alterano le condizioni di rischio. 

 Casi di esclusione: non sono indennizzati gli infortuni direttamente causati dall'abuso di sostanze alcoliche e di psicofarmaci, dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni, nonché dalla mancanza del titolo di abilitazione alla guida da parte del conducente.

Analogamente non ricadono nella copertura assicurativa gli infortuni verificatesi durante una deviazione e/o un'interruzione dovuta a ragioni "del tutto indipendenti dal lavoro o comunque non necessitate", o quelli dovuti al c.d. "rischio elettivo", riferendosi con tale locuzione all'ipotesi in cui la situazione di pericolo sia causata unicamente dal lavoratore, il quale, assumendo un comportamento abnorme ed arbitrario dettato esclusivamente da scelte personali, interrompe il nesso di causalità tra l'evento e il danno subito ( ipotesi, questa, riconosciuta da Cass., sez. lav., sent. n. 22154/2014).

La procedura per il riconoscimento: valgono gli stessi obblighi vigenti nel caso di infortunio sul luogo di lavoro. Pertanto, lavoratore deve rivolgersi ad un medico il quale, dopo aver provveduto a trasmettere il certificato telematicamente all'Inail, ne rilascia una copia al lavoratore, con indicazione della diagnosi e del numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro; il lavoratore segnala immediatamente al proprio datore di lavoro qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità, fornendo il numero identificativo del certificato medico; il datore di lavoro entro due giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico deve denunciare e comunicare l'infortunio all'Inail.

Ricevuta la segnalazione, l'Inail avvia l'istruttoria tesa a verificare la veridicità dell'infortunio segnalato; a tal fine, invia al lavoratore un questionario ove vengono richieste informazioni aggiuntive circa l'evento occorso, sia al fine di determinare il nesso eziologico tra il tragitto percorso e l'evento, sia per acquisire notizie circa i terzi coinvolti.

Focus: contrariamente ai sinistri stradali, l'infortunio sul lavoro in itinere viene riconosciuto dall'Inail indipendentemente da chi lo ha causato; anche se si abbia torto, l'Istituto è tenuto a indennizzare il lavoratore infortunato, se ricorrono tutti i presupposti esaminati sopra.

 Responsabilità di terzi: un caso molto frequente è quello in cui l'infortunio in itinere si verifica a causa di un incidente stradale provocato da terzi.

In tale evenienza, l'incidente stradale deve essere denunciato sia all'Inail che alla compagnia assicuratrice competente, perché, sotto un profilo eminentemente pratico, il risarcimento delle lesioni subite costituisce un onere pecuniario sia della compagnia assicurativa che dell'Inail; ciò non implica, tuttavia, una duplicazione del risarcimento né tantomeno permette al lavoratore di cumulare l'indennizzo Inail con quello già ricevuto dalla compagnia assicurativa.

L'Istituto, ai sensi dell'art. 1916 c.c., è surrogato nei diritti dell'infortunato verso il responsabile sino alla concorrenza delle prestazioni dovute ai sensi di legge e, pertanto, si invitano sempre i lavoratori assicurati ad astenersi dallo stipulare accordi con il presunto responsabile senza l'intervento dell'Istituto.

Sul punto, va specificato che il lavoratore, al momento della denuncia del sinistro all'assicurazione, deve dichiarare di aver diritto a prestazioni da parte di Enti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; in virtù di tanto, l'assicurazione deve accantonare una somma sufficiente da pagare all'Inail per il rimborso di tutte le prestazioni erogate in favore del lavoratore infortunato.

Con la recente sentenza n. 12566 dello scorso 22 maggio 2018, le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che la rendita per inabilità permanente corrisposta dall'Inail per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, che costituisce una prestazione economica a carattere indennitario con funzione di copertura del pregiudizio subito, deve essere detratta dall'ammontare del risarcimento dovuto all'infortunato, per il medesimo evento, da parte del terzo responsabile del fatto illecito, evitando in tal modo che il lavoratore, cumulando la somma riscossa a titolo di rendita assicurativa con l'intero importo del risarcimento del danno dovutogli dal terzo, possa conseguire due volte la riparazione per lo stesso pregiudizio.

La Cassazione specifica che la rendita per l'inabilità permanente, corrisposta dall'INAIL per l'infortunio "in itinere" occorso al lavoratore, soddisfa, neutralizzandola in parte, la medesima perdita al cui integrale ristoro mira la disciplina della responsabilità risarcitoria del terzo al quale sia addebitabile l'infortunio; resta tuttavia salvo il diritto del lavoratore di agire nei confronti del danneggiante per ottenere l'eventuale differenza tra il danno subìto e quello indennizzato.

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