Con la pronuncia n. 21576 dello scorso 3 settembre in tema di adulterio e addebito della separazione, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha precisato che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà costituisce, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempreché non si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale."
Sul merito della questione aveva statuito, inizialmente, il Tribunale di Ragusa che, pronunciandosi sulla separazione personale dei coniugi, addebitava la stessa al marito.
In particolare, nel corso dell'istruttoria era emerso che lo stesso, oltre ad essersi allontanato dalla casa coniugale, intratteneva una relazione con altra donna; i giudici, inoltre, accertavano la stretta connessione causale tra le summenzionate plurime e gravi violazioni dei doveri matrimoniali e l'intollerabilità della convivenza.
La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Catania, la quale riteneva raggiunta la piena prova delle violazioni dei doveri familiari commesse dal marito.
Il marito, ricorrendo in Cassazione, rilevava che la Corte territoriale aveva errato nella pronuncia di addebito della separazione: l'uomo, infatti, eccepiva la mancanza del nesso di causalità tra l'infedeltà e la crisi coniugale, sostenendo, di contro, che la fine del matrimonio fosse da ricondursi alle reciproche difficoltà risalenti nel tempo, che lo avevano portato ad uno stato di distacco affettivo. A sostegno del proprio assunto, in punto di diritto, richiamava le massime della giurisprudenza di legittimità, secondo le quali la situazione di intollerabilità giustificante la separazione può verificarsi anche in relazione a uno solo dei coniugi, senza che ciò possa costituire motivo di addebito.
La Cassazione, con la sentenza in commento, premette che l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave e normalmente determina l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Ciò non implica, tuttavia, che l'adulterio sia sempre circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, in quanto l'addebito è escluso qualora si constati, attraverso un accertamento rigoroso ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale.
Passando ad analizzare il merito del ricorso, la Cassazione non condivide le tesi difensive del ricorrente e ritiene inammissibili i motivi prospettati in quanto gli stessi – risolvendosi nella sollecitazione di un nuovo accertamento di merito sui presupposti della pronuncia di addebito – impongono l'esecuzione di un nuovo accertamento di fatto precluso in sede di legittimità.
Gli Ermellini ricordano, infatti, come "l'apprezzamento circa la responsabilità di un coniuge nel determinarsi della intollerabilità della convivenza in ragione della violazione dei doveri matrimoniali è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di motivazione congrua e logica".
Risulta dirimente, quindi, valutare quali siano stati i riscontri dell'espletata istruttoria, senza soffermarsi ad un esame sul merito.
La sentenza in commento, sul punto, rileva come la moglie, già nel corso del giudizio di primo grado, avesse provato le violazioni del marito, il quale si era allontanato dalla casa familiare, aveva intrattenuto una relazione extra-coniugale e non aveva prestato alla consorte la necessaria assistenza materiale e morale, anche in relazione alle accertate e precarie condizioni di salute della donna; l'uomo, di contro, non era riuscito a dimostrare quanto sostenuto nei propri scritti difensivi, ovvero che la violazione dei doveri coniugali fosse successiva alla crisi matrimoniale.
Sulla scorta degli accertamenti, così come insindacabilmente condotti dai giudici di merito, la Cassazione riconosce la legittimità della pronuncia di addebito della separazione al marito, specificando – in relazione a come debba essere provato nesso causale – che siffatta prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, anche per presunzioni.
In conclusione la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.