Il provvedimento con cui il vice Prefetto aggiunto espelle uno straniero, è legittimo seppur privo della firma del Prefetto.
Lo afferma la VI Sezione Civile della Cassazione che, con ordinanza n. 10042 del 2017, confermava la decisione con cui il Giudice di Pace di Venezia, a sua volta, aveva rigettato il ricorso presentato dallo straniero avverso il decreto di espulsione già stabilito dal Prefetto di Venezia.
Dalla ricostruzione della vicenda vediamo come lo straniero adiva il Giudice di Pace della stessa città, eccependo l´illegittimità del provvedimento perchè fondato su di un altro provvedimento espulsivo impugnato e sottoposto a giudizio ancora "aperto" ; su di un provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno che era stato impugnato dinnanzi al Consiglio di Stato; la mancanza di motivazione, di traduzione del provvedimento, nonché l´assenza della firma del Prefetto.
Il Giudice di Pace giustificava la sua decisione affermando che il provvedimento impugnato costituisse un presupposto del decreto di espulsione, e che il fatto che davanti al Consiglio di Stato ancora pendesse il ricorso, non aveva alcuna importanza, dato che tra il processo amministrativo e la causa relativa al decreto sfavorevole allo straniero, non c´era alcun rapporto di pregiudizialità.
Negato pure il difetto di motivazione nonché la lamentata mancanza di traduzione, dato che la stessa (in inglese, lingua scelta dal ricorrente) risultava da un´allegazione all´atto. In ogni caso, anche laddove fosse mancata totalmente, lo straniero non avrebbe potuto farne motivo di eccezione, data la dichiarazione da lui precedentemente resa circa il fatto di conoscere l´italiano. E infatti, chi afferma qualcosa non propriamente conforme a verità, deve avere una buona memoria.
La questione arrivava fino in Cassazione, adita dall´albanese insistendo nei vizi già accusati in primo grado. La Corte confermava le motivazioni di cui era figlio il provvedimento, già rese note in precedenza. Quanto all´ultimo e centrale motivo di ricorso è stata d´obbligo una delucidazione sulla carriera prefettizia, che prevede la presenza di tre figure quali il Prefetto, il vice Prefetto vicario, e il vice Prefetto aggiunto, ciascuna con attribuzioni ben precise, non ostando queste alla possibilità di delegare il compimento di atti che rientrano nelle attribuzioni del delegante al collega delegato, che in forza della delega per l´appunto, può compiere l´atto che sarebbe invece estraneo alle mansioni a lui assegnate ( principio già affermato dalla stessa Corte con sentenza n. 25271 del 2010 ) .
Per tali ragioni il ricorso era infondato e perciò rigettato dalla Corte Suprema.
Paola Moscuzza, autrice di questo articolo, si è laureata in Giurisprudenza presso l´Università degli Studi di Messina, nell´ anno 2015
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