Di Rosalia Ruggieri su Martedì, 11 Settembre 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto del lavoro e previdenza

Indennità di disoccupazione: quando e come è possibile averla

Inquadramento normativo: d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22

Prestazioni a sostegno del reddito: sono erogate dall'INPS ai soggetti che hanno perso il lavoro, se soddisfatti i requisiti previsti dalla legge.

Sono previste diverse indennità di disoccupazione; nel presente articolo ci occuperemo dell'indennità più frequentemente riconosciuta, la NASpI.

Cosa è: è un'indennità mensile di disoccupazione, erogata su domanda dell'interessato che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.

A chi spetta: ai lavoratori con rapporto (determinato o indeterminato) di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, ivi compresi gli apprendisti, i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le medesime cooperative, il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, i dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Esclusioni: non possono accedere alla prestazione i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni; gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato; i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale (si applica la specifica normativa); i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASpI.

Presupposti: vi ha diritto il lavoratore che si trovi in uno stato di disoccupazione involontario e che abbia specifici requisiti contributivi e lavorativi.

Stato di disoccupazione involontario: lo acquisisce il lavoratore privo di impiego che abbia perduto involontariamente la propria occupazione e che dichiari in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego (dichiarazione DID).

Nello stato di disoccupazione involontario rientrano i casi di: dimissioni per giusta causa; dimissioni intervenute durante il periodo tutelato di maternità; risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, purché sia intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione presso la direzione territoriale del lavoro; risoluzione consensuale a seguito del rifiuto del lavoratore di trasferirsi presso la sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici; licenziamento con accettazione dell'offerta di conciliazione di licenziamento disciplinare. 

 Requisito contributivo: sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione utile contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (indipendentemente dal versamento dei relativi contributi).

Si considerano utili: i contributi previdenziali comprensivi di quota contro la disoccupazione versati durante il rapporto di lavoro subordinato; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e congedo parentale; i periodi di lavoro all'estero con paesi convenzionati; i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni, per massimo cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Non sono invece considerati utili, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di: malattia e infortunio sul lavoro; cassa integrazione straordinaria e ordinaria; contratti di solidarietà; assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore ai sensi della legge 104/92; aspettativa non retribuita per funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali.

Requisito lavorativo: occorrono almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione; le giornate di effettivo lavoro sono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.

Gli eventi evidenziati sopra, che non sono considerati utili ai fini del requisito contributivo, se si verificano o sono in corso nei dodici mesi che precedono la disoccupazione, determinano l'ampliamento del periodo di dodici mesi all'interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate.

Quanto spetta: l'indennità è commisurata seguendo questo calcolo: si sommano gli importi relativi agli imponibili retributivi previdenziali dei quattro anni antecedenti alla data in cui è cessato il rapporto di lavoro; il risultato conseguito deve essere diviso per il numero delle settimane di contribuzione e, la cifra ottenuta, va moltiplicata per il coefficiente fisso che è 4.33. Se il totale che si è conseguito con il calcolo precedente, è pari o inferiore a 1195 euro, l'assegno sarà del 75 percento della cifra ottenuta; se l'importo è superiore, si dovrà aggiungere un ulteriore 25 percento, calcolato sulla differenza tra l'importo ottenuto e il dovuto mensile.

L'importo dell'indennità si riduce in taluni casi indicati dalla legge (per maggiori dettagli, si rinvia alla pagina dedicata sul sito dell'Inps).

Durata: è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane contributive presenti negli ultimi quattro anni, fino ad un massimo di due anni totali. Ai fini del calcolo non sono computati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a erogazione di prestazioni di disoccupazione, anche se in unica soluzione in forma anticipata. Specifiche disposizioni sono dettate dall'art. 43 d.lgs. n. 148/2015 per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali.

 Procedura: la domanda deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica – tramite il servizio online se si dispone di PIN dispositivo o, in alternativa, tramite i contact center o presso gli enti di patronato – e a pena di decadenza entro 68 giorni, che decorrono:

- dalla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro (il termine è sospeso per tutta la durata della maternità, della malattia comune o professionale o dall'infortunio sul lavoro qualora tali eventi si verifichino entro i 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro);

- dalla fine del periodo di maternità, malattia o infortunio indennizzato, qualora tali eventi insorgano nel corso del rapporto di lavoro poi cessato;

- dalla definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;

- dalla fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;

- dal trentottesimo giorno dopo la data di cessazione, in caso di licenziamento per giusta causa.

Decorrenza: l'indennità è erogata a partire dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro (o dall'ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso), se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno. Se la domanda viene presentata dopo l'ottavo giorno ma entro i termini di legge, l'indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Nel caso di licenziamento per giusta causa, l'indennità è erogata a partire dal trentottesimo giorno successivo al licenziamento, se la domanda è presentata entro detto trentottesimo giorno; in caso contrario, l'indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

Sospensione: si ha in caso di rioccupazione o nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi (dopo un periodo di sospensione di massimo sei mesi, l'indennità riprende per il periodo residuo) o nel caso di mancata comunicazione all'INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall'inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore a sei mesi.

Decadenza: si ha qualora: si perda lo stato di disoccupazione; si inizia un'attività di lavoro subordinato o autonomo o part time, senza comunicare all'INPS il reddito presunto che ne deriva, entro un mese dal suo inizio; si raggiungono i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; si acquisisce il diritto all'assegno ordinario di invalidità e non si opta per l'indennità NASpI; non si partecipa alle iniziative di orientamento predisposte dai Centri per l'Impiego.

NASpI anticipata: si tratta di un incentivo all'autoimprenditorialità erogata al beneficiario dell'indennità NASpI , che sia stato licenziato dal 1° Maggio 2015 e che intenda avviare un'attività di lavoro autonomo o un'impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa; in tal caso, il beneficiario può richiedere la liquidazione anticipata in un'unica soluzione dell'importo complessivo.

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