Di Rosalia Ruggieri su Mercoledì, 15 Agosto 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Indebita compensazione per crediti inesistenti, SC: “Non c’è reato se l’imprenditore ignora come il commercialista gestisce la contabilità”

Con la pronuncia n. 26236 dello scorso 8 giugno, la III sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi sulla fattispecie illecita di indebita compensazione di crediti inesistenti, fornisce importanti precisazioni sul requisito psicologico che deve animare l'agente per l'integrazione del reato, affermando che, "delitto di indebita compensazione richiede il dolo generico, che si realizza allorquando l'agente, in maniera deliberata, ometta il versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti che sa non essere spettanti".

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende spunto dal ricorso di un imprenditore, condannato per il reato di cui all'art. 10 quater del d.lgs. 74/2000 perché – secondo la sentenza di condanna emessa dalla Corte di Appello di Bari – quale amministratore di una società, non aveva versato le somme dovute a titolo di imposta utilizzando, nei modelli di pagamento F24 relativi agli anni di imposta 2009 e 2010, compensazioni per crediti inesistenti o non spettanti, per un valore che superava la soglia base, fissata nella norma incriminatrice, pari a 50 mila euro annui.

Nel corso del giudizio di merito, si è ritenuto integrato il reato, a titolo di dolo eventuale: per il Collegio giudicante di Bari, l'imprenditore risultava ben consapevole della cattiva e disordinata gestione della contabilità che lo riguardava, essendosi accorto che il proprio commercialista non registrava le fatture che gli faceva recapitare. 

Ricorrendo in Cassazione, la difesa dell'imprenditore censurava la sentenza impugnata proprio nella parte in cui aveva ritenuto sussistente il dolo eventuale, rilevando come i giudici di merito avessero fatto cattiva applicazione dei principi, ormai consolidati in giurisprudenza, relativi all'accertamento di tale forma di dolo.

Più nel dettaglio, il ricorrente evidenziava che, dalle risultanze probatorie del giudizio di merito, fosse ben emerso come nessuna consapevolezza potesse ravvisarsi in relazione alla condotta di indebita compensazione di crediti inesistenti: sebbene l'imprenditore fosse a conoscenza del fatto che il proprio commercialista non registrava tutte le fatture, era del tutto ignaro che le medesime fossero portate in compensazione, a breve distanza temporale, con il credito iva, del medesimo importo, relativo all'anno precedente. A dimostrazione della volontà di non avallare la condotta del professionista (e, quindi, di non aver aderito psicologicamente alla compensazione da lui effettuata), il ricorrente sottolineava di aver provveduto a revocare il mandato del commercialista, affidandosi ad altro professionista.

La Cassazione condivide le difese mosse dal ricorrente in relazione all'elemento psicologico del reato.

L'art. 10 quater del d.lgs. 74 del 2000 incrimina chi non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti; dal punto di vista dell'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, che si realizza allorquando l'agente, in maniera deliberata, ometta il versamento delle somme dovute, utilizzando in compensazione crediti che sa non essere spettanti. 

La Cassazione specifica che, il reato in commento, è integrato anche nel caso di dolo eventuale, il quale ricorre quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso. Come precisato dalle Sezioni Unite (Sent. n. 38343 del 24/04/2014), per la configurabilità del dolo eventuale occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente abbia voluto la condotta, si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta ed abbia aderito psicologicamente ad essa; di contro non è sorretto da dolo eventuale il comportamento improntato a grave azzardo.

Alla luce di tali principi, è errata la conclusione cui è giunta la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ravvisato il dolo eventuale sulla base della mera consapevolezza, da parte dell'imprenditore, delle modalità attraverso le quali il commercialista teneva la contabilità: gli Ermellini evidenziano che la condotta del commercialista – meramente colposa, concretizzandosi in una disordinata tenuta della contabilità – giammai possa prefigurare, in capo al cliente, un atteggiamento doloso.

In secondo luogo, la sentenza in commento evidenzia l'erroneo sillogismo operato dai giudici di appello, i quali – partendo dalla conoscenza che l'imprenditore aveva circa la tenuta della contabilità – giungono a ritenere provato che l'imputato sapesse anche delle operazioni di indebita compensazione effettuate: la Cassazione, invece, evidenzia come nessun collegamento – logico prima ancora che giuridico – possa ravvisarsi tra il saper che il commercialista non annota le fatture e il rappresentarsi anche l'indebita compensazione del credito fiscale.

In conclusione la Cassazione, non essendo stata provata la coscienza e la volontà dell'imputato su un aspetto cardine della fattispecie incriminatrice, ovvero sull'indebita compensazione, annulla la sentenza impugnata. 

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