Di Redazione su Mercoledì, 20 Luglio 2016
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

In sede di rinvio, il CNF ha il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti

Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 30 ottobre 2015, n. 158, pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio il 23 giugno 2016.
In sede di rinvio, hanno affermato i giudici, il CNF è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicche´ esso – se non puo` rimetterne in discussione il carattere di decisività – conserva, invece, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento.
Sul punto, infatti, come più ampiamente precisato nella sentenza in commento, che richiama appunto Sezioni Unite della Cassazione, sentenza 22/07/2013 n. 17779: "Il Giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata, sicche´ esso - se non puo` rimetterne in discussione il carattere di decisività - conserva, invece, il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento".
Sentenza allegata