Riferimenti normativi:Art.1, comma 642, L. n.147/2013
Focus: La tassa rifiuti deve essere pagata in tutti i casi in cui l'immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell'utente. Sono previste deroghe a tale principio?
Principi generali: La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, abbreviata in Tarsu, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993. A decorrere dal 1°gennaio 2014 la Tarsu è stata sostituita dalla Tari la quale conserva taluni presupposti e modalità di determinazione della tassa soppressa alla quale la legge rimanda per la determinazione del nuovo tributo.La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, istituita dai Comuni, "è una tassa annuale su base tariffaria che grava su chiunque occupi o conduca i locali, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui i servizi sono istituiti". La tassa comprende una quota fissa e una variabile. La parte fissa è determinata in proporzione ai metri quadrati dell´abitazione. Mentre quella variabile, che di fatto serve ad adeguare il prelievo ai rifiuti prodotti, cresce secondo il numero dei membri della famiglia. La Corte di Cassazione, con la sentenza n.16138 dell'11 giugno 2024, ha chiarito che l'obbligo di pagare la tassa rifiuti sussiste in tutti i casi in cui l'immobile è idoneo a produrre rifiuti a prescindere dall'effettiva produzione degli stessi per volontà o esigenze dell'utente, a meno che non venga dimostrato che l'immobile non può essere usato e ciò vale sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche.
La mancanza di un'utenza elettrica in un immobile, ad esempio, non è sufficiente per escludere l'immobile stesso dall'assoggettamento alla Tari, in quanto tale mancanza non esclude la detenzione o occupazione di un bene ( C.g.t. di 1°grado di Milano sentenza del 4 aprile 2024). La legge, infatti, prevede che la Tari sia dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani(Art.1, comma 642, L. n.147/2013). Tale principio, pertanto, è derogabile solo in casi eccezionali e l'esclusione può essere concessa solo se l'utente documenta le condizioni che determinano l'impossibilità di utilizzo dell'immobile. L'amministrazione Comunale ha, altresì, la facoltà e non l'obbligo di prevedere nel proprio regolamento riduzioni per alcuni casi particolari come per l'uso stagionale del locale, previa dichiarazione al Comune da parte dell'interessato. Da quanto sopra esposto consegue, secondo la Corte Suprema, che sono esclusi dall'obbligo solo i locali che per caratteristiche obiettive non possono produrre rifiuti per l'impossibilità di essere utilizzati e tale principio è applicabile anche per gli immobili sottoposti a sequestro.