Di Redazione su Domenica, 05 Maggio 2019
Categoria: Giurisprudenza di Merito

"In nome del popolo italiano, la Corte...". Sentenza Ciontoli, il testo integrale, la formula di Frank e il principio del favor rei

Sulla sentenza "Ciontoli" (Corte di Assise di Appello di Roma, Sez. I, 1 marzo 2019 n. 3) si è detto, ed anche scritto, molto. La vicenda processuale non è conclusa, ma a mente fredda, si può provare ad analizzare quella pronuncia, cercando di cogliere pienamente la ratio che l'ha ispirata. Per questo, oltre a pubblicarne in allegato il testo, desideriamo proporre all'attenzione dei nostri lettori e dei Colleghi un interessante articolo scritto da Guido Stampanoni Bassi, Avvocato del Foro di Milano, apparso il 28 aprile su Giurisprudenza Penale dal titolo "La sentenza di appello nel caso Vannini: tra formula di Frank e principio del favor rei". Ci limitiamo a riportarne l'incipit, chi intende proseguire la lettura potrà farlo sul sito della Rivista.

1. Segnaliamo, in considerazione dell'interesse mediatico della vicenda – relativa all'omicidio di Marco Vannini avvenuto a Ladispoli il 18 maggio 2015 – la sentenza con cui la Corte di Assise di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dopo aver riqualificato l'originaria imputazione ai sensi degli artt. 589 e 61 n. 3 c.p. (omicidio colposo aggravato dalla colpa cosciente), ha rideterminato la pena nei confronti di Antonio Ciontoli in anni 5 di reclusione e ha revocato le pene accessorie applicate a tutti gli imputati confermando, nel resto, la sentenza di primo grado.

2. I giudici hanno preso le mosse dalle circostanze di fatto accertate dalla sentenza di primo grado, ossia il fatto che: «i) Antonio Ciontoli ferì Vannini con un colpo esploso colposamente; ii) egli e i suoi familiari fornirono ai sanitari false informazioni e ritardarono i soccorsi; iii) il ritardo determinò l'aggravamento delle condizioni, già seriamente compromesse al momento dell'esplosione, del giovane Vannini, risultando determinante per la morte». Sulla base di questi elementi, all'esito del processo di primo grado Antonio Ciontoli «è stato considerato responsabile di omicidio volontario a titolo di dolo eventuale per essersi rappresentato il rischio morte ed averlo accettatoe i suoi familiari concorrono a titolo colposo poiché non avevano, a giudizio del primo giudice, una cognizione della reale gravità dell'accaduto pari a quella del principale imputato».

Ciò premesso, ad avviso dei giudici «il thema decidendum centrale è di natura squisitamente tecnico-giuridica: se, cioè, le condotte ascritte agli imputati nelle fasi successive al ferimento della vittima siano tali da configurare il dolo eventuale o la colpa, nelle gradazioni di colpa cosciente (per Antonio Ciontoli) e semplice per i coimputati appartenenti al suo nucleo familiare».

Nel rispondere a tale quesito, la Corte ha ritenuto«non del tutto condivisibile» l'affermazione del primo giudice secondo cui il dibattito giurisprudenziale e dottrinario in tema di dolo eventuale e colpa cosciente "non sarebbe ancora pervenuto ad una definitiva e concorde conclusione interpretativa" e ha criticato la scelta, operata sempre dal giudice di primo grado, di contestare la validità della cd. formula di Frank, la quale, ad avviso del giudice di primo grado, "non costituirebbe di certo un principio di diritto recepito nel sistema penale positivo e sarebbe, in ogni caso, obsoleta".

Quanto al primo aspetto – si legge nella sentenza di appello – «la giurisprudenza di legittimità offre in realtà numerose decisioni improntate alla adesione alla dogmatica elaborata dalle Sezioni Unite nel 2014 (caso Thyssen), secondo cui per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento che si è verificata nella fattispecie concreta aderendo psicologicamente ad essa e a tal fine l'indagine giudiziaria, volta a ricostruire l' "iter" e l'esito del processo decisionale, può fondarsi su una serie di indicatori quali: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalità e le pregresse esperienze dell'agente; c) la durata e la ripetizione dell'azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilità con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilità di verificazione dell'evento; g) le conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si è svolta l'azione nonché la possibilità di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell'evento (cosiddetta prima formula di Frank)» (si veda, tra le tante, Cass. Pen., Sez. IV, 30 marzo 2018, n. 14663 nonché Sez. I, 11 aprile 2019, n. 15878; Sez. IV, 25 febbraio 2019, n. 8133; Sez. IV, 20 febbraio 2019, n. 7660; sez. V, 11 dicembre 2018, n. 55385).

Quanto alla validità della formula di Frank, il riferimento esplicito ad essa contenuto nella sentenza appena citata (Cass. Pen., Sez. IV, 30 marzo 2018, n. 14663) ha portato i giudici della Corte di Assise di Appello ad aderire all'orientamento secondo cui tale formula rientrerebbe a pieno titolo tra gli elementi che devono necessariamente essere presi in considerazione ai fini della distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente.

Logica conseguenza di questo ragionamento è che, affinché una condotta possa essere qualificata come sorretta dal dolo eventuale, «non è più sufficiente la mera accettazione del rischio, occorrendo quel "quid pluris" reiteratamente individuato dalla giurisprudenza di legittimità a partire dalla Thyssen-Krupp, di cui la formula di Frank è parte essenziale», non potendosi sostenere – come fatto dal giudice di primo grado – né che questa sia una "formula obsoleta" né che, così ragionando, si svuoterebbe di senso la categoria del dolo eventuale.

La sentenza di appello nel caso Vannini: tra formula di Frank e principio del favor rei - Giurisprudenza penale