Di Redazione su Mercoledì, 22 Giugno 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

In caso di mancata prova di sussistenza di fattispecie tipica di esonero dal versamento i contributi comunque vanno pagati.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12425, depositata il 16 giugno 2016 , in relazione ad un caso di omesso pagamento di contributi previdenziali.
Tale omesso pagamento, operato sulla base del convincimento di parte ricorrente che per il periodo di tempo considerato si era verificata una delle Ipotesi di sospensione dell´attività lavorativa, giustificatrice del mancato pagamento del contributi sul minimale retributivo virtuale, viene censurato dai Supremi Giudici.
A ben vedere i Giudici, infatti, non ritengono possibile operare alcun parallelismo tra le ipotesi tipiche e tassative, quasi inderogabili, previste dalla legge ai fini dell´esonero contributivo con altri casi come quello in esame.
Proprio da tale sbagliato presupposto della elencazione esemplificativa, non tassativa, dell´art. 29, i ricorrenti traggono le argomentazioni per la loro difesa.
Quest´ultimi sostengono, infatti, l´Insussistenza dell´obbligo contributivo pur in assenza di un´interruzione del sinallagma contrattuale con conseguente mancata retribuzione, sicché la sentenza di appello, a loro avviso, avrebbe dovuto rigettare l´impugnazione dell´I.N.P.S. essendo smentita la tesi della tassatività.
Ciò detto ed argomentato la società opponente, però, non ha fornito alcuna prova sulla ricorrenza di una delle ipotesi tassative di esonero contributivo , e mancando, dunque , la prova richiesta in ordine sussistenza di una fattispecie tipica, i contributi devono necessariamente essere versati .

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