Di Redazione su Martedì, 12 Gennaio 2021
Categoria: Legge e Diritto

Importante sentenza della Consulta sul gratuito patrocinio delle vittime dei reati a sfondo sessuale

Riceviamo dall'avv. Francesca Ruggeri del Foro di Frosinone questo prezioso contributo che volentieri pubblichiamo

Importantissima pronuncia della Corte Costituzionale sulla legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-ter, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui, come interpretato dalla Corte di cassazione, determina l'automatica ammissione al gratuito patrocinio per le persone offese dei reati indicati agli artt. 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli artt. 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, Sent. n. 1 dell'anno 2020.

 La questione di legittimità costituzionale sull'art. 76, comma 4 ter, del Testo Unico in materia di spese di giustizia in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, veniva sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli, a fine dicembre del 2019, nella parte in cui, come interpretato dalla Corte di cassazione, determina l'automatica ammissione al patrocinio a spese.

Il Giudice remittente esponeva che veniva depositata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato da parte della persona offesa, vittima di reato ex art. 609-bis cod. pen., senza la corredata dichiarazione – prevista dall'art. 79, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 115 del 2002, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito stabilite come requisito per l'ammissione stessa e che richiedeva con ordinanza interlocutoria alla difesa l'integrazione sulle condizioni reddituali e patrimoniali del soggetto richiedente.

Il difensore, correttamente e secondo quanto più volte affermato dalla Suprema Corte, osservava che, trattandosi di violenza sessuale, non fosse necessaria alcuna dichiarazione o certificazione sulle condizioni reddituali della vittima.

 Riteneva, pertanto, il Tribunale di Tivoli di sollevare dinanzi al Giudice delle Leggi la questione sulla legittimità della norma sopra citata, in quanto, seppur considerata tra quelle costituenti "diritto vivente" e, quindi, applicabile in automatico ex lege dagli organi giurisdizionali ai soggetti vittime dei reati a sfondo sessuale, potesse essere lesiva del principio di cui all'art. 3 Cost. creando uno squilibrio tra garanzia del diritto di difesa per i non abbienti e necessità di contenimento della spesa pubblica in materia di giustizia.

Inoltre, lo stesso, rilevava che tale automatismo fosse in contrasto anche con l'art. 24 Cost., comma terzo, in quanto, se da un lato assicura ai non abbienti l'effettivo esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, costituisce un presidio per evitare l'estensione del beneficio a soggetti non bisognosi del sostegno economico della collettività.

La Corte Costituzionale, in linea con le massime di legittimità ormai pacifiche sulla questione dell'automatismo dell'ammissione al gratuito patrocinio per tali soggetti, ha ricostruito la scelta legittima del legislatore di tutelare le persone offese da tali fattispecie, sopra citate, predisponendo garanzie che prevedano una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l'autodeterminazione sessuale, considerati di crescente allarme sociale approntando un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolandone il coinvolgimento nell'emersione e nell'accertamento delle condotte penalmente rilevanti.

La Corte, puntualmente, ricostruisce ed interpreta l'impianto normativo a favore delle vittime di tali reati e la legittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4 ter, in quanto, secondo il principio del id quod plerumque accidit, la verifica va' eseguita sui valori e i diritti costituzionalmente garantiti e sulle loro posizioni di vulnerabilità piuttosto che sulla loro condizione di non abbienza.

Si allega qui di seguito il testo integrale della sentenza n. 1/2021 della Corte Costituzionale