Con la sentenza n. 9457/2021, la II sezione bis del Tar Lazio, ha dichiarato l' illegittimità di un'ordinanza con cui si disponeva la demolizione di un impianto fotovoltaico integrato su pergolato in legno, ritenuto dall'amministrazione comunale illegittimo in quanto realizzato a seguito di CILA ed in assenza di un permesso per costruire .
Il Collegio ha statuito che "per l'apposizione dell'impianto fotovoltaico sul pergolato è sufficiente la CILA, poiché il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da rampicanti, come nell'immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, un uomo presentava una CILA per l'installazione, nell'area di una sua proprietà, di un impianto fotovoltaico integrato su pergolato in legno già esistente sul quale nei mesi invernali veniva posta una copertura in pvc per il riparo dagli agenti atmosferici.
Stante l'assenza di un permesso per costruire, il Comune emanava un ordine di rimozione e/o demolizione dell'opera ritenuta abusiva.
Ricorrendo al Tar, il ricorrente impugnava l'ordinanza eccependo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto e/o carenza di motivazione, in quanto l'ordine di demolizione non aveva in alcun modo specificato le ragioni di difformità dell' opera realizzata rispetto al titolo autorizzativo richiamato, omettendo una motivazione tanto più necessaria nel caso di specie, avendo l'immobile subito nel corso degli anni non un unico intervento, ma numerose trasformazioni, tutte regolarmente autorizzate dall'Amministrazione.
Il Tar condivide la posizione del ricorrente.
Il Collegio evidenzia che per l'apposizione dell'impianto fotovoltaico sul pergolato è sufficiente la CILA, poiché il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da rampicanti, come nell'immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità.
Sul punto la sentenza in commento specifica che la copertura non è un elemento necessario, ma un complemento ammissibile, alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell'acqua: se queste condizioni sono rispettate e se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli fotovoltaici.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Tar rileva come vi fosse corrispondenza tra l'opera realizzata, da un lato, ed il titolo edilizio ottenuto, sicché il provvedimento impugnato, nell'ordinare la rimozione e/o demolizione delle opere giudicandole non interamente legittime, risultava viziato sotto i profili del difetto di istruttoria e di motivazione, nonché dell'eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore nei presupposti.
Pertanto, il Tar accoglie il ricorso, annulla il provvedimento impugnato con compensazione delle spese di lite.