I giudici della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 10406 del 7 marzo 2018 hanno stabilito che in tema di istanza all´ammissione al patrocinio a spese dello Stato, alla autocertificazione dell´istante che dichiara reddito zero, non può essere attribuito in via presuntiva un significato ingannevole tendente ad ottenere un beneficio da parte dello Stato e quindi l´eventuale provvedimento di rigetto basato solo su tale motivazione deve essere dichiarato illegittimo.
I Fatti
Il ricorrente aveva impugnato avanti il Supremo Giudice l´ordinanza emessa dal Tribunale di Pescara con la quale era stata rigettata l´istanza tendente ad essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Col ricorso il ricorrente metteva in evidenza come con il rigetto dell´istanza fosse stato violato un principio fondamentale che ha ispirato la legislazione sul diritto di accesso alla giustizia e alla difesa e nello specifico la normativa sul patrocinio gratuito. Riferendosi al principio solidaristico posto alla base dell´istituto, la cui effettività verrebbe meno laddove si negasse il diritto a coloro i quali dichiarino di non possedere alcun reddito (reddito pari a zero), sulla base della presunzione della inverosimiglianza della dichiarazione medesima.
Secondo il ricorrente la semplice affermazione dell´assenza totale di reddito non è affatto di per sé un "potenziale inganno" - come ritenuto dal provvedimento impugnato - trattandosi invece di una situazione, seppure non comune, certamente possibile.
Ragioni della decisione
I giudici di legittimità hanno ritenuto fondato il ricorso proposto. Infatti hanno precisato che "Ai fini dell´ammissibilità al gratuito patrocinio, l´autocertificazione dell´istante ha valenza probatoria e il giudice non può entrare nel merito della medesima per valutarne l´attendibilità, dovendosi limitare alla verifica dei redditi esposti e concedere in base ad essi il beneficio, il quale potrà essere revocato solo a seguito dell´analisi negativa effettuata dall´ufficio finanziario, cui il giudice deve trasmettere copia dell´istanza con l´autocertificazione e la documentazione allegata. (Sez. 4, n. 53356 del 27/09/2016 - dep. 15/12/2016, Tilenni
Scaglione, Rv. 2686201). "
Si allega sentenza
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