Di Redazione su Mercoledì, 10 Febbraio 2016
Categoria: Istituzioni

Illeciti in materia di lavoro: i chiarimenti sulla depenalizzazione

Emanata una circolare esplicativa con le prime indicazioni operative necessarie per la corretta applicazione delle nuove disposizioni.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, relativamente al d.lgs. n.8/2016 inerente: "Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell´art.2, comma2 Legge n.67 del 28 aprile 2014" fornisce prime indicazioni operative a mezzo di una propria Circolare, la n.6/2016, a firma del Direttore Generale dell´Attività Ispettiva dr. Danilo Papa.
Detta Circolare, licenziata lo scorso 5 febbraio 2016, avente ad oggetto, appunto, il menzionato d. lgs. 8/2016, si prefigge di chiarire quanto previsto dalla cosiddetta "depenalizzazione" di alcune specifiche fattispecie di "illeciti in materia di lavoro e legislazione sociale".
Più precisamente, la Circolare in parola, fornisce le prime indicazioni operative necessarie per la corretta applicazione delle nuove disposizioni, al fine, anche, di assicurare, in primo luogo, la uniformità di comportamento dell´intero corpo ispettivo del Dicastero del Lavoro.
E´ bene, altresì, sottolineare che il d.lgs. entrato in vigore a far data dal 6 febbraio 2016, disponendo la depenalizzazione dei reati puniti con la sola "pena pecuniaria", apporta, quindi, importanti modifiche in ordine al regime delle sanzioni applicabili ad alcune tipologie di illeciti riguardanti la materia del lavoro e della legislazione sociale.
Risultano quindi esclusi, espressamente, dalla depenalizzazione, i reati contemplati dal d.lgs n.81/2008 ossia il T.U. in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro.
Per approfondimenti leggi la Circolare del Ministero Lavoro
Stefano Olivieri Pennesi

Fonte: Quotidiano della p.a.