Anche il Tribunale di Brindisi ha dato ragione ad un´insegnante di scuola primaria, che aveva presentato ricorso d´urgenza contro il Miur, proprio per gli esiti della mobilità territoriale cui aveva partecipato.
Lo si apprende dal quotidiano locale "Brindisi Report" che ha ricostruito la vicenda.
Dopo molti anni di precariato nelle scuole della provincia di Brindisi, la ricorrente, docente di scuola primaria di posto comune, abilitata anche all´insegnamento della lingua inglese, era stata assunta nel 2015/16 nella cosiddetta "fase c" del piano straordinario disciplinato dalla legge 107/2015, con sede provvisoria presso un istituto scolastico del suo comune di residenza, in virtù del punteggio maturato in tanti anni di servizio.
In seguito alla procedura di mobilità straordinaria, fondata su un algoritmo per nulla trasparente, all´insegnante, madre di due bambini ancora in tenera età, era stato assegnato un ambito territoriale nella regione Lombardia. Contro tale assegnazione tanto sorprendente quanto ingiusta, la docente aveva, inizialmente, confidato nel ravvedimento da parte del Miur in sede di conciliazione e, solo dopo la inadeguata proposta conciliativa, aveva proposto il ricorso d´urgenza innanzi al Tribunale di Brindisi.
Nel ricorso, la difesa della ricorrente aveva dimostrato documentalmente che altri docenti della medesima fase di mobilità, con punteggi inferiori e senza le precedenze stabilite dal contratto nazionale, avevano ottenuto sedi negli ambiti pugliesi indicati dalla ricorrente tra le prime preferenze nella domanda di mobilità.
Pertanto, nell´ordinanza di accoglimento, il giudice del lavoro del Tribunale di Brindisi ha evidenziato come il Miur, non avendo rappresentato la sussistenza di un differente e prevalente criterio di assegnazione, si fosse discostato da quei principi di buon andamento ed imparzialità dell´azione pubblicistica, tra i quali il criterio meritocratico, determinante per l´assegnazione della sede.
Infine, nella parte motivazionale dell´ordinanza di accoglimento, il giudice ha mostrato quella sensibilità che ovviamente è mancata al freddo ed oscuro algoritmo ministeriale, purtroppo in molti casi analoghi, dando rilievo allo stravolgimento di abitudini e di relazioni, personali e familiari, con effetti devastanti anche sui figli di tenera età della ricorrente.
In accoglimento del ricorso, il giudice del lavoro ha sospeso l´efficacia del provvedimento di assegnazione presso l´ambito territoriale lombardo e ha ordinato al Miur di tenere conto del punteggio vantato dalla docente negli ambiti territoriali pugliesi, secondo l´ordine di preferenza ed il criterio di viciniorità.
L´ordinanza è l´ennesima, dopo quelle di Trani e di Taranto, che segue il medesimo solco giurisprudenziale.