Di Redazione su Venerdì, 22 Luglio 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Il tossicodipendente non indagato non può informare lo spacciatore delle indagini in corso altrimenti risponde di favoreggiamento

I Giudici della Sesta Sezione penale della Cassazione con la sentenza del 5 luglio 2016, n. 27604, hanno affermato il principio in base al quale un soggetto sentito come persona informata sui fatti, non può mai invocare, nell´ipotesi in cui venga chiamato a rispondere del reato di favoreggiamento, l´esimente prevista dall´art. 384 c.p. Infatti per potersi invocare l´esimente, prima occorre che la persona si trovi sottoposto ad indagini e quindi sentita come indagata.
Nel caso di specie si trattava di un tossicodipendente che veniva sentito dagli organi di p.g. a sommarie informazioni in un indagine tesa a scoprire una rete di spacciatori.
Dopo essere stato sentito il tossicodipendente chiama telefonicamente il proprio fornitore di sostanze stupefacenti e lo avvertiva che vi erano delle indagini, consigliandogli di disfarsi di tutta la propria rubrica telefonica.
A parere dei giudici di merito con tale comportamento, lo stesso, si è reso responsabile penalmente del reato di favoreggiamento. A nulla è valso il legittimo tentativo del proprio difensore che ha sostenuto applicabile l´esimente dell´art 384 c.p. per aver agito il proprio assistito al fine di evitare "un grave e inevitabile nocumento alla libertà o all´onore". Ma i giudici hanno escluso che l´imputato abbia parlato con lo spacciatore per favorire sè stesso, poichè la telefonata è intervenuta solo dopo che lo stesso ha avuto il colloquio con gli organi di polizia.
Per tali ragioni veniva rigettato il ricorso e confermata la sentenza di condanna .

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