Di Redazione su Sabato, 01 Dicembre 2018
Categoria: Legge e Diritto

Il subentro in un contratto energia non è più subordinato al pagamento di morosità pregresse

L'Autorità Antitrust con un intervento di moral suasion ha richiesto e ottenuto da 18 operatori del settore energetico che venisse chiarito in quali ipotesi e a quali condizioni, in caso di voltura o subentro, i consumatori siano tenuti al pagamento dei corrispettivi ancora dovuti ("morosità pregresse") dal precedente titolare del contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas. Secondo l'Antitrust "non è possibile condizionare l'esito positivo delle procedure di voltura o subentro al pagamento di debiti pregressi cui il richiedente sia del tutto estraneo".

Su invito dell'Autorità, "i 18 operatori hanno modificato le condizioni generali di contratto, le Faq e la relativa modulistica "in modo da specificare che il consumatore non è tenuto al pagamento delle eventuali morosità pregresse relative ai punti di fornitura oggetto del contratto, a meno che non sussistano rapporti giuridici o di fatto tali da presupporre una continuità con il cliente uscente; nonché in quali casi e con quali modalità, al contrario, il nuovo cliente sia tenuto a dimostrare l'estraneità al debito pregresso del precedente intestatario del punto di prelievo".

Gli operatori coinvolti sono Acea energia, Agsm energia, Axpo Italia, Edison energia, Enel energia, Engie Italia, Eni gas e luce, Estra energie, Eviva, Geko, Gelsia, Green network, lw energy, Mbi gas e luce, Miwa energia, Optima italia, Repower Vendita Italia e Sorgenia.