Di Redazione su Giovedì, 26 Aprile 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Misura cautelare in carcere con intercettazione "isolata". 416-bis, SC enuclea condizioni

I giudici della Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 17158 del 17 aprile 2018, hanno stabilito che al fine di giustificare la legittimità di una misura cautelare in carcere di un indagato per il reato di associazione mafiosa ex art. 416 bis, è sufficiente anche sola intercettazione telefonica. Purchè la conversazione sia "chiara", "non ambigua" e non dia adito a dubbi e a possibili altre interpretazioni.

I Fatti
Con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta veniva disposta l´applicazione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Xxxxxxxxx in ordine al reato di cui all´art. 416 bis c.p. per avere il Xxxxxxx partecipato all´associazione mafiosa , in particolare all´articolazione territoriale di Gela, " offrendo ogni utile supporto per favorire l´infiltrazione dell´associazione nel tessuto economico di attività con le quali riciclare i proventi illeciti" . Avverso tale provvedimento proponeva istanza di riesame l´indagato contestando la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il Tribunale di Caltanissetta, Sezione del riesame, accoglieva l´istanza con riguardo al delitto di cui al capo aa) ritenendo il quadro indiziario, fondato su una sola conversazione intercettata, insufficiente a ritenere sussistente l´ipotesi di reato contestata e respingeva nel resto l´istanza proposta, confermando l´ordinanza impugnata.

Avverso l´ordinanza del Tribunale del Riesameproponeva ricorso per cassazione l´indagato il quale sollevava diversi motivi per la violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell´art. 606 comma 1 lett. b) ed e), in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 416 bis c.p. in quanto dal quadro investigativo raccolto sarebbe mancato qualsiasi elemento indiziario in ordine alla partecipazione associativa al sodalizio mafioso del ricorrente. La sola conversazione intercettata con il capo dell´associazione si spiegava per i rapporti amicali che lo stesso aveva con il capo clan, fin dall´infanzia e che quindi tale conversazione aveva un contenuto c.d. "neutro".



Ragioni della decisione
Il ricorso è stato dichiarato dai giudici della Seconda Sezione manifestamente infondato e pertanto, dichiarato inammissibile. I giudici di legittimità hanno innanzitutto fatto evidenziare che la Corte, quale giudice di legittimità ha dei limiti in ordine alla sindacabilità dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale. Infatti secondo l´orientamento della Corte, l´ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ne tanto meno quello di vagliare lo spessore degli indizi. Il controllo di legittimità si limita quindi ad esaminare il provvedimento impugnato al fine di " verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall´altro, l´assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6, n. 2146/1995, Rv. 201840; Sez. 2 56/2011 rv. 251760; Sez. 2, 9212/2017, rv. 269438). Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda ne´ la ricostruzione di fatti, ne´ l´apprezzamento del giudice di merito circa l´attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice dì merito.



In tema di intercettazioni telefoniche, hanno affermato i giudici della Corte, la interpretazione del linguaggio e del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza ( S: Unite 2247/2015, Rv. 263715; Sez. 2 50701/2016, Rv. 268389).
Pertanto il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del contenuto delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo dei colloqui intercettati; in questo caso, ben potendo il giudice di merito fondare la sua decisione sul contenuto di tali conversazioni.
Nel caso in esame Il Tribunale ha esaustivamente adempiuto al proprio onere motivazionale in ordine alla sussistenza del delitto di cui all´art. 416 bis c.p.,
Alla luce della premessa descritta il giudici della Corte hanno considerato le censure proposte dal ricorrente come una richiesta di incursione nel meritum causae, non consentito - come tale - in sede di legittimità.
Per tali motivi è stato rigettato il ricorso
Si allega sentenza

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