Modifiche nell'anno 2025 alle condizioni di esclusione dal regime forfettario istituito dalla Legge 190/2024, riguardanti l'esercizio dell'attività autonoma prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta ed il possesso, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro.
Il contenitore legislativo della prima modifica è il Decreto Lavoro attualmente in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; nel dettaglio, all'art. 17, viene disposta l'inapplicabilità della causa ostativa all'utilizzo del regime agevolativo nei confronti delle persone fisiche iscritte in albi o registri professionali che, oltre a svolgere l'attività professionale, intrattengono anche un rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale e indeterminato nei confronti di un datore di lavoro che occupi più di 250 dipendenti.
La misura introduce a regime una deroga alla causa ostativa, in precedenza eccepita esclusivamente dalla prassi; in fase di prima applicazione della causa di esclusione, l'Agenzia delle Entrate aveva infatti già riconosciuto l'applicabilità del regime nei confronti di coloro che conseguivano sia redditi di lavoro autonomo - o d'impresa, sia redditi di lavoro dipendente - o assimilati nei confronti del medesimo datore di lavoro. Affinché la causa ostativa non operi è necessario che il datore di lavoro occupi più di 250 dipendenti, da calcolarsi alla data del 1° gennaio dell'anno in cui sono stipulati contestualmente il contratto di lavoro subordinato e il contratto di lavoro autonomo d'opera professionale.
Il contratto di lavoro dipendente deve prevedere un orario compreso tra il 4% e il 50% del tempo pieno previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e il contratto di lavoro autonomo dev'essere stipulato contestualmente al contratto di lavoro subordinato e certificato dalle commissioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 276/2003.
La seconda novità è contenuta nel testo del disegno di Legge di bilancio 2025, approvato con voto di fiducia dalla Camera e in attesa di approvazione dal Senato; la norma, a carattere transitorio per il solo 2025, si propone di incrementare da 30.000 a 35.000 euro il limite dei redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati.
Il periodo da considerare per il calcolo del limite è l'anno precedente a quello in cui si intende accedere o permanere nel regime. Dunque, per utilizzare il regime nel 2025, occorre considerare i redditi percepiti nel 2024; ove il nuovo limite di 35.000 euro sia superato, il soggetto non potrà applicare il regime per il 2025.
Meditate contribuenti, meditate.