Di Redazione su Mercoledì, 12 Luglio 2017
Categoria: Leggi dello Stato

Il reato di tortura è stato introdotto nel nostro ordinamento giuridico

La Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva nella seduta del 5 luglio 2017 la proposta di legge che introduce nel nostro ordinamento il delitto di tortura. Con tale legge lo Stato Italiano ha recepito così le indicazioni contenute nella Convenzione di New York del 1984.
Viene inserito nel nostro codice penale l´art. 613 bis (reato di tortura ) ed il reato di cui all´art. 613 ter (istigazione alla tortura.

L´art. 613 bis così recita: "chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona è punito con la reclusione da 4 a 10 anni. La fattispecie è aggravata - da 5 a 12 anni di reclusione - se i fatti di cui sopra "sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio".
Restano fuori dall´area della punibilità le "sofferenze risultanti unicamente dall´esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti".
Ulteriori aggravanti sono previste quando dai fatti sopra descritti derivino: -una lesione personale: la pena è aumentata fino a 1/3; -una lesione personale grave: aumento di 1/3; -una lesione personale gravissima: aumento della metà; -la morte quale conseguenza non voluta: 30 anni di reclusione; -la morte quale conseguenza voluta: ergastolo.

L´art 613 ter così recita fuori dei casi previsti dall´articolo 414, il pubblico ufficiale o l´incaricato di un pubblico servizio il quale, nell´esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l´istigazione non è accolta ovvero se l´istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni ». si punisce il reato proprio consistente nell´istigazione a commettere tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall´incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Con la predetta legge è stata poi apportata una modificaall´art. 191 c.p.p. in materia di inutilizzabilità di prove illegittimamente acquisite introducendo il cnuovo comma 2-bis che stabilisce l´assoluta non utilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante il delitto di tortura.

Infine altre modifiche apportate riguardano il divieto di respingimento, espulsione o estradizione di un soggetto verso uno Stato quando vi siano "fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura"; a tal fine si tiene conto anche dell´esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.

Nel lungo iter approvativo il testo originale ha subito diverse modifiche che hanno originato diverse critiche e malumori.. In primo luogo il reato si è trasformato da reato proprio che avrebbero cioè potuto commetterlo solo chi avrebbe ricoperto una determinata qualifica (pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio) a reato comune applicabile cioè a qualsiasi persona con possibili ripercussioni sulla costituzionalità della norma.

In secondo luogo, il testo approvato prevede che il reato si verifichi solo se ci sono "violenze e minacce", cioè più atti ripetuti. Ciò vuol dire che la nuova fattispecie di reato potrebbe non essere applicabile qualora la condotta si concretizzi con un solo atto di violenza.

In terzo luogo critiche sono state mosse all´apportata modifica relativa alla frase «cagiona acute sofferenze fisiche o psichiche» in «cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico». La specificazione che il trauma debba essere verificabile – secondo alcuni critici- creerà grossi problemi in ordine all´effettiva applicabilità della legge .

Si allega Atto della Camera n. 2168-B

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