Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Florio), con sentenza del 11 novembre 2015, n. 169, sottolineando che "l´art. 8 R.D.L. n. 1578/1933 non pone alcun limite di durata all´iscrizione nel Registro dei praticanti Avvocati, sicché deve ritenersi illegittima la cancellazione disposta nei confronti del praticante pur a seguito della scadenza del termine massimo di sei anni per l´esercizio del patrocinio. La norma regolamentare per lo svolgimento della pratica forense approvata dal Consiglio dell´ordine territoriale che modifichi la predetta legge è illegittima e, come tale, deve essere disapplicata".
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 196
In arg. cfr. ora l´art. 17, co. 10 e 11, L. n. 247/2012:
10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall´elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L´interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l´applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall´inizio, per la prima volta, della pratica. L´iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l´abilitazione al patrocinio sostitutivo;
c) nei casi previsti per la cancellazione dall´albo ordinario, in quanto compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
b) automaticamente, alla scadenza del termine per l´abilitazione al patrocinio sostitutivo.
Sentenza allegata
NOTA:
In senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Salazar, rel. Tacchini), sentenza del 8 giugno 2013, n. 92, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Vermiglio, rel. Tacchini), sentenza del 30 gennaio 2012, n. 1, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Neri), sentenza del 15 dicembre 2011, n. 196
In arg. cfr. ora l´art. 17, co. 10 e 11, L. n. 247/2012:
10. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall´elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 12, 13 e 14, nei casi seguenti:
a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi. L´interruzione è in ogni caso giustificata per accertati motivi di salute e quando ricorrono le condizioni per l´applicazione delle disposizioni in materia di maternità e di paternità oltre che di adozione;
b) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall´inizio, per la prima volta, della pratica. L´iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l´abilitazione al patrocinio sostitutivo;
c) nei casi previsti per la cancellazione dall´albo ordinario, in quanto compatibili.
11. Gli effetti della cancellazione dal registro si hanno:
a) dalla data della delibera, per i casi di cui al comma 10;
b) automaticamente, alla scadenza del termine per l´abilitazione al patrocinio sostitutivo.
Sentenza allegata
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